L’articolo 29 del Decreto Legislativo 1.3.2022 n. 17 ha riaperto i termini per la rivalutazione dei terreni edificabili o con destinazione agricola, e delle partecipazioni possedute alla data del 1 gennaio 2022.

La rivalutazione permetterà di affrancare il terreno o la partecipazione con il valore di mercato risultante da perizia di stima giurata, stilata entro il termine perentorio del 15 giugno 2022; entro tale data dovrà essere effettuato il versamento dell’unica o della prima rata di tre dell’imposta sostitutiva del 14%.

Chi sono i soggetti interessati

Secondo quanto espresso dell’articolo 67 del D.P.R. n. 917/1986, la cessione dei terreni edificabili o agricoli e di partecipazioni determina la realizzazione di plusvalenze tassabili.

A seguito della rivalutazione del valore dei terreni edificabili o agricoli e delle partecipazioni societarie, e al pagamento dell’imposta sostitutiva del 14%, la plusvalenza tassabile verrà calcolata sulla differenza tra il prezzo di vendita e il valore rivalutato risultante dalla perizia di stima.

Il beneficio può essere applicato soltanto a terreni e partecipazioni che non sono di proprietà di:

  • persone fisiche che non esercitano l’attività di impresa;
  • società semplici e soggetti equiparati;
  • enti non commerciali;
  • soggetti non residenti in Italia privi di stabile organizzazione.

La procedura

Affinché la rivalutazione si perfezioni, è necessario:

  • versare tramite modello F24 l’imposta sostitutiva, indicando l’apposito codice tributo istituito dall’agenzia delle entrate;
  • indicare in dichiarazione dei redditi i dati relativi alla rideterminazione del valore attribuito ai terreni o alle partecipazioni.

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