L’assunzione di una colf o di una badante comporta il pagamento di contributi previdenziali da parte del datore di lavoro. È lecito chiedersi se gli importi versati possano essere dedotti in dichiarazione dei redditi.

La deducibilità dei contributi previdenziali per colf e badanti

I contributi previdenziali versati a favore di colf o badanti sono oneri deducibili per la sola parte rimasta a carico del datore di lavoro e la deduzione spetta solo a chi ha stipulato il contratto con il lavoratore.

Il datore di lavoro è l’unico legittimato a dedurre i contributi anche se:

  • il pagamento sia effettuato utilizzando il conto di una terza persona;
  • il servizio domestico o l’assistenza sia effettuati in favore di familiari, anche non fiscalmente a carico.

Il limite di deducibilità dal reddito imponibile IRPEF è fissato a 1.549,37 euro per anno. Gli importi eccedenti non potranno essere dedotti e quindi non si potranno indicare in dichiarazione.

In caso di prestazioni di lavoro di tipo occasionale, invece, il datore di lavoro può ricorrere all’utilizzo del libretto famiglia, dal valore nominale di 10 euro:

  • 8 euro costituiscono il compenso del prestatore;
  • 1,65 euro vengono accantonati per la contribuzione IVS alla Gestione Separata;
  • 0,25 euro per il premio assicurativo INAIL;
  • e 0,10 euro per il finanziamento degli oneri gestionali.

Quando per l’assunzione di colf e badanti ci si affida a un’agenzia interinale, per poter detrarre i contributi versati è necessario che l’agenzia stessa rilasci una certificazione attestante gli importi pagati, gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e del lavoratore.

Quando è esclusa la deduzione?

Attenzione:

  1. non è deducibile l’intero importo dei contributi versati ma solo la quota rimasta a carico del datore di lavoro al netto della quota contributiva a carico del collaboratore domestico/familiare;

i contributi versati sono deducibili applicando il principio di cassa, pertanto i contributi del quarto trimestre di ogni anno, pagati a partire da gennaio dell’anno successivo, potranno essere dedotti solo nell’anno successivo e non nell’anno di competenza.

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