Da luglio 2022, l’esterometro sarà sostituito dall’invio delle fatture estere e intracomunitarie tramite il Sistema di Interscambio attraverso l’utilizzo dei nuovi tipi documenti previsti dalle specifiche dettate dall’Agenzia delle Entrate.

 

Non è l’unica novità: cambiano anche i tempi per adempiere a tale obbligo. Si passa, infatti, dall’invio massivo dei dati del trimestre di riferimento entro il mese successivo, a una trasmissione telematica a operazione.

Esterometro: la situazione fino al 30 giugno

Fino al 30 giugno 2022, le fatture estere potranno essere trasmesse in modo massivo all’Agenzia delle Entrate – secondo le indicazioni fornite nel Provvedimento del 30 aprile 2018 – utilizzando il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche previste dal documento. 

Gli ultimi invii trimestrali dell’esterometro dovranno essere trasmessi in base alle seguenti scadenze:

  • entro il 31 gennaio 2022 per le operazioni effettuate nel quarto trimestre 2021;
  • entro il 2 maggio 2022 per le operazioni effettuate entro il primo trimestre 2022;
  • ed entro il 22 agosto 2022 per il secondo trimestre 2022.

Cosa cambia dal 1 luglio 2022

Dal 1 luglio 2022, le operazioni con soggetti esteri vanno comunicate solo tramite fattura elettronica, secondo le specifiche tecniche definite dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 28 ottobre 2021.

Per le fatture passive, oltre alla modalità di invio dei dati, cambiano anche i codici dei documenti:

  • TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero, utilizzato per trasmettere al Sistema di Interscambio i documenti riportanti le integrazioni IVA inerenti gli acquisti di servizi da prestatori intra-UE oppure per trasmettere l’autofattura in unico esemplare per acquisti di servizi da prestatori extra-UE;
  • TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari, da usare per trasmettere i documenti riportanti le integrazioni IVA per operazioni di acquisto intracomunitario;
  • TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72, da usare nei casi di acquisto di beni territorialmente rilevanti ai fini IVA da soggetti non residenti.

La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche transitate tramite il sistema di interscambio.

Tempi di invio della documentazione dal 1 luglio

Dal primo luglio 2022, i dati:

  • delle fatture attive dovranno essere trasmessi telematicamente entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
  • delle fatture passive da integrare con i tipi documento TD17 – TD18 – TD19, dovranno essere trasmessi telematicamente entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento che comprova l’operazione o di effettuazione della stessa.
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