Per i periodi d’imposta 2020 e 2021, la deducibilità ai fini reddituali dell’IMU relativa agli immobili strumentali è fissata nella misura del 60% mentre dal 2023 sarà interamente deducibile.
Deducibilità dell’IMU
L’articolo 3 del Decreto Crescita ha rivisto l’aumento della deducibilità dal reddito d’impresa e lavoro autonomo dell’IMU relativa agli immobili strumentali fissandola:
- al 50% per il 2019;
- al 60% per il 2020 e il 2021;
- al 70% per il 2022;
- al 100% dal 2023.
Immobili che godono della deducibilità
Godono della deduzione gli immobili, edifici e terreni, posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale, dati in concessione o utilizzati in leasing.
Sono invece esclusi gli immobili che si qualificano come beni merce delle imprese immobiliari.
Immobili delle imprese
Per quanto riguarda le imprese gli immobili si intendono strumentali:
- per destinazione, ovvero quando utilizzati in via diretta ed esclusiva per l’esercizio dell’impresa commerciale da parte del possessore;
- per natura, ovvero in caso di immobili accatastati nelle categorie A/10, B, C, D ed E;
- pro tempore, cioè concessi in uso ai dipendenti che hanno trasferito la residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l’attività.
Immobili dei lavoratori autonomi
Per i professionisti si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione da parte del possessore, indipendentemente dalla categoria catastale.
Immobili delle imprese individuali
Per le ditte individuali gli immobili sono strumentali per destinazione se:
- acquisiti prima del 01/01/92, a prescindere dalla loro iscrizione nell’inventario/registro cespiti;
- acquisiti a partire dal 01/01/92, soltanto se iscritti nell’inventario (se in contabilità ordinaria) o nel registro cespiti (se in contabilità semplificata).
Sono strumentali per natura, invece, soltanto se iscritti nell’inventario (se in contabilità ordinaria) o nel registro cespiti (se in contabilità semplificata).