L’articolo 3 comma 3 del Decreto Legislativo n. 175/2014 prevede l’obbligo di invio dei dati relativi alle spese mediche sostenute, al Sistema Tessera Sanitaria (STS), per consentire all’Agenzia delle Entrate di predisporre il modello 730 precompilato.
Col passare delle settimane, e con appositi Decreti, non solo sono stati individuati i dati da inviare ma è stato anche ampliato l’elenco dei soggetti tenuti a tale adempimento.
In particolare, per quanto concerne l’anno in corso, è stato stabilito che il termine di invio dei dati è fissato:
- entro il 30.9.2022 per le spese sostenute nel primo semestre;
- entro il 31.1.2023 per le spese sostenute nel secondo semestre.
A partire dal 1.1.2023, invece, l’invio dovrà essere effettuato con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo.
L’Agenzia delle Entrate ha anche aggiunto, con la recente Risoluzione 23.5.2022 n. 22/E, alcuni chiarimenti in merito alle sanzioni applicabili in caso di omesso, tardivo o errato invio dei dati.
Le sanzioni e le rettifiche
L’Agenzia delle Entrate ha stabilito:
- una sanzione di € 100 per ciascun documento di spesa non inviato, inviato tardivamente o con errori;
- che è possibile regolarizzare la violazione tramite un ravvedimento con sanzione ridotta tramite modello F24 e codice tributo “8912”;
- una riduzione di ⅓ della sanzione se l’invio dei dati è effettuato entro 60 giorni dal termine.