Con il Decreto PNRR 2, a partire dal 1 luglio 2022 è stato sancito l’obbligo di emissione della fattura elettronica per contribuenti minimi o forfettari e soggetti in regime ex Legge n.398/91.

Estensione fatturazione elettronica ai forfetari: i termini

Fino al 2019, l’articolo 1 comma 3 del D.Lgs. n. 127/2015 escludeva espressamente dall’obbligo di fatturazione elettronica:

  • i contribuenti minimi o forfetari;
  • i soggetti in regime forfetario ex Legge n. 398/91 con un fatturato non superiore a € 65.000.

A seguito dell’autorizzazione ricevuta dall’UE, con l’art. 18 comma 2 del DL n. 36/2022 è stata disposta la soppressione, a partire dal 1 luglio 2022, dell’esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica.

Oggi, dunque, sono tenuti all’emissione della fattura in formato elettronico anche:

  • i contribuenti minimi e forfetari;
  • i soggetti a regime forfetario ex Legge n. 398/91 con ricavi annui superiori a € 25.000.

Come si stabilisce la soglia dei compensi

Al fine di individuare i ricavi del 2021 per i soggetti in regime forfetario nel 2021 bisogna fare riferimento all’ammontare dei compensi indicati in dichiarazione dei redditi nel quadro LM.

Per i soggetti forfettari 2022 che nel 2021 erano i contabilità semplificata /ordinaria ovvero lavoratori autonomi in regime ordinario si ritiene che i ricavi/compensi 2021 siano così individuatii:

  • per i forfetari 2022 ex contabilità semplificata 2021, vanno considerati i ricavi incassati nel 2021 in base al metodo utilizzato per la determinazione del reddito ed indicati nel quadro RG del mod. REDDITI 2022;
  • per i forfetari 2022 ex contabilità ordinaria 2021, vanno considerati i ricavi di competenza del 2021;

per i lavoratori autonomi forfetari 2022 ex lavoratori autonomi regime ordinario 2021, vanno considerati i compensi incassati nel 2021 ed indicati nel quadro RE del mod. REDDITI 2022.

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