Con il Decreto PNRR 2, a partire dal 1 luglio 2022 è stato sancito l’obbligo di emissione della fattura elettronica per contribuenti minimi o forfettari e soggetti in regime ex Legge n.398/91.
Estensione fatturazione elettronica ai forfetari: i termini
Fino al 2019, l’articolo 1 comma 3 del D.Lgs. n. 127/2015 escludeva espressamente dall’obbligo di fatturazione elettronica:
- i contribuenti minimi o forfetari;
- i soggetti in regime forfetario ex Legge n. 398/91 con un fatturato non superiore a € 65.000.
A seguito dell’autorizzazione ricevuta dall’UE, con l’art. 18 comma 2 del DL n. 36/2022 è stata disposta la soppressione, a partire dal 1 luglio 2022, dell’esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica.
Oggi, dunque, sono tenuti all’emissione della fattura in formato elettronico anche:
- i contribuenti minimi e forfetari;
- i soggetti a regime forfetario ex Legge n. 398/91 con ricavi annui superiori a € 25.000.
Come si stabilisce la soglia dei compensi
Al fine di individuare i ricavi del 2021 per i soggetti in regime forfetario nel 2021 bisogna fare riferimento all’ammontare dei compensi indicati in dichiarazione dei redditi nel quadro LM.
Per i soggetti forfettari 2022 che nel 2021 erano i contabilità semplificata /ordinaria ovvero lavoratori autonomi in regime ordinario si ritiene che i ricavi/compensi 2021 siano così individuatii:
- per i forfetari 2022 ex contabilità semplificata 2021, vanno considerati i ricavi incassati nel 2021 in base al metodo utilizzato per la determinazione del reddito ed indicati nel quadro RG del mod. REDDITI 2022;
- per i forfetari 2022 ex contabilità ordinaria 2021, vanno considerati i ricavi di competenza del 2021;
per i lavoratori autonomi forfetari 2022 ex lavoratori autonomi regime ordinario 2021, vanno considerati i compensi incassati nel 2021 ed indicati nel quadro RE del mod. REDDITI 2022.