Per la compilazione della dichiarazione dei redditi, in riferimento ai canoni di locazione non percepiti, si sottolinea che l’art. 26 comma 1 TUIR viene modificato dall’art. 3-quinquies, DL n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita”.
Il cambiamento comporta che, se il proprietario dell’immobile in concessione ad uso abitativo non ha percepito il canone di locazione stabilito, quest’ultimo non concorre a formare reddito.
Questo è però vero solo se la mancata percezione del canone è documentabile dell’intimazione di sfratto per morosità o, in alternativa, dall’ingiunzione di pagamento.
Di conseguenza, il locatore potrà non dichiarare i canoni non percepiti nel 2021 purché abbia intimato regolarmente lo sfratto, a prescindere dalla data in cui il contratto di locazione è stato stipulato.
Rimane invariata invece la disposizione relativa agli immobili ad uso non abitativo, per i quali non è possibile non dichiarare i canoni non percepiti.
In sintesi:
- Se il proprietario non ha ricevuto il canone di locazione stabilito e non ha però regolarmente intimato lo sfratto o l’ingiunzione di pagamento, egli dovrà regolarmente compilare il relativo quadro e dichiarare i canoni. La morosità non è quindi evidenziabile.
Con riferimento a questa opzione l’ultimo periodo del comma 1 del citato art. 26, dispone che: “per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare”. Resta necessario che il procedimento di convalida di sfratto per morosità si sia concluso a favore del proprietario.
- Se il proprietario non ha ricevuto il canone di locazione e ha correttamente intimato lo sfratto o l’ingiunzione di pagamento – a prescindere se la procedura risulta in corso di analisi o completata – allora la compilazione della relativa casella nel quadro RB campo 6 “canoni di locazione” non va effettuata. Se invece i canoni sono stati parzialmente ricevuti, allora andrà inserito nel medesimo campo il solo ammontare di quelli regolarmente percepiti.
Se, successivamente, i detti canoni (tutti o una parte) vengono saldati, gli stessi sono assoggettati a tassazione separata, fermo restando la possibilità di optare per la tassazione ordinaria.