L’art. 3, D.Lgs. n. 127/2015, con lo scopo di favorire il più possibile pagamenti tracciati, riconosce un “regime premiale”, che si declina in una riduzione dei termini di accertamento di 2 anni, per tutti coloro che:

  •  utilizzano esclusivamente la fatturazione elettronica tramite SdI;
  •  lavorano i loro pagamenti, in entrata e uscita, con mezzi tracciabili per i movimenti con importi superiori a 500 euro.

Tale indicazione riguarda sia i soggetti passivi che producono reddito d’impresa sia coloro che producono reddito da lavoro autonomo.

Ai soggetti forfetari, non obbligati ad emettere fattura elettronica tramite SdI, si offre uno specifico regime premiale che prevede la  riduzione di un solo anno dei termini di accertamento qualora venga scelto volontariamente di emettere esclusivamente fatture elettroniche tramite SdI.

Termini di accertamento

La riduzione dei termini è applicabile a:

  • gli avvisi relativi a rettifiche o accertamenti della Dichiarazione IVA annuale che devono essere notificati non oltre il 31.12 del quinto anno successivo a quando è stata presentata la dichiarazione;
  • gli avvisi relativi alle rettifiche o accertamenti delle Imposte sui redditi che devono essere notificati entro gli stessi termini già specificati al punto precedente.

In base all’art. 3, comma 1, DM 4.8.2016, tale riduzione opera soltanto nei casi in cui il pagamento venga effettuato o ricevuto tramite bonifico bancario, postale, carta di credito, assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di trasferibilità. Non si applica invece ai contribuenti che hanno effettuato o ricevuto anche un singolo pagamento attraverso altri strumenti. L’Agenzia delle Entrate precisa che la riduzione applicabile a strumenti di pagamento quali RIBA (Ricevuta Bancaria) e MAV (Mediante Avviso).

Il DM 4.8.2016 dispone che: “i contribuenti comunicano, con riguardo a ciascun periodo d’imposta, l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo [n. 127/2015] nella relativa dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi”.

Pertando, nel mod. REDDITI 2022, andrà barrata la relativa casella:

  • a rigo RS136 del mod. REDDITI 2022 PF/SP;
  • a rigo RS269 del mod. REDDITI 2022 SC.

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