È il 16 dicembre 2022 la data che segna la scadenza entro la quale è previsto il termine per il versamento del saldo IMU 2022, la tassazione che spetta ai possessori di immobili, ovvero i titolari del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie degli stessi.
Si rammenta che qualora vi siano più soggetti passivi per lo stesso immobile sarà necessario il versamento di una specifica obbligazione per ognuno.
È importante ricordare la recente sentenza del 13.10.2022, n. 209 della Corte Costituzionale relativa all’ambito di applicazione delle agevolazioni IMU previste per i coniugi che risultavano avere residenza e dimora abituale in due immobili diversi. Si stabilisce infatti che ogni coniuge proprietario o soggetto passivo IMU dell’immobile in cui risiede e dimora può ricevere l’agevolazione IMU prevista per la propria abitazione principale, a prescindere dalla condizione abitativa degli altri componenti del nucleo familiare.
Inoltre, sono da tener presente le condizioni di esenzione al pagamento che si applicano:
- All’abitazione principale, non di lusso. Per tale si intende l’immobile ove proprietario e il suo nucleo familiare risiede e dimora abitualmente;
- AI terreni agricoli
- Agli istituti di ricovero o sanitari ove si stabiliscono anziani o disabili (possibilità data al singolo comune per considerarle residenza)
- Alle dimore non di lusso atte ad ospitare le Forze Armate
- Agli immobili di cooperative destinate a studenti universitari
- Ai fabbricati delle categorie catastali da E/1 a E/9 o destinati ad uso culturale (musei, biblioteche, archivi, ecc.) nonché all’esercizio del culto
- Ai fabbricati della Santa Sede
- Agli immobili appartenenti a Stati esteri o organizzazioni internazionali per i quali è accordata l’esenzione
- Agli immobili utili allo svolgimento di attività non commerciali
- Ai “beni merce” invenduti e non locati (da dichiarare entro il 30.6.2023)
- Agli immobili distrutti o inagibili, fino alla rispettiva ricostruzione e agibilità, a causa degli eventi sismici
- Alla casa familiare assegnata con Provvedimento del Giudice (che viene assimilata all’abitazione principale)
Al contrario, ricordiamo che si applica l’IMU su:
- Fabbricati rurali ad uso strumentale;
- Unità immobiliari possedute da “italiani non residenti” iscritti all’AIRE e pensionati
L’ammontare dovuto, è così definito: una prima rata, entro il 16 giugno, pari all’imposta dovuta per i primi sei mesi applicando aliquote e detrazioni previste per l’anno precedente mentre la seconda rata, entro il 16 dicembre, a saldo, sulla base delle aliquote pubblicate sul sito Internet del MEF entro il 28.10 di ogni anno. Il tutto potrà avvenire tramite il mod. F24 o il bollettino c/c postale.
Ad ultimo si sottolinea che la maggior parte delle esenzioni ed esoneri IMU legati all’emergenza sanitaria COVID-19 sono ormai decadute. Resta vigente l’esonero di cui all’art. 78, comma 3, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, per gli immobili categoria D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli.
Il regime sanzionatorio in caso di ritardo nel pagamento o omissione prevede l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 471/97.