La Finanziaria 2023 contiene alcune disposizioni importanti per chi ha debiti con l’Agente della Riscossione, ovvero le cartelle di pagamento.

In particolare, l’articolo 46 introduce lo stralcio, ovvero la possibilità di estinguere il debito senza pagare l’intera somma dovuta, mentre l’articolo 47 prevede la rottamazione, ovvero la possibilità di pagare il debito con una rateizzazione agevolata.

Entrambe queste disposizioni sono già state introdotte in passato, ma la Finanziaria 2023 le estende a un intervallo temporale più ampio, che include il periodo compreso dal 2000 al 2015.

In aggiunta, a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 gennaio, la riscossione di questi debiti sarà sospesa. Sempre a partire dal 31 gennaio 2023, saranno annullati automaticamente i debiti di importo residuo fino a 1.000 euro all’1 gennaio 2023, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Questo significa che chi ha debiti di questo tipo potrà estinguerli senza dover pagare nulla.

La cancellazione automatica dei debiti prevista dalla Finanziaria 2023 non si applica a determinate categorie di debiti. In particolare, sono esclusi i debiti relativi a:

  • Somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato ex art. 16 del Regolamento UE n. 2015/1589
  • Crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti
  • Multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna
  • Le risorse proprie tradizionali previste dalle Decisioni 7.6.2007 n. 2007/436/CE, 26.5.2014 n. 2014/335/UE e 14.12.2020 n. 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, nonché l’IVA riscossa all’importazione.

Per aderire alla definizione agevolata, il soggetto interessato deve presentare una dichiarazione all’Agente della Riscossione entro il 30 aprile 2023, specificando il numero di rate scelte e l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in questione, impegnandosi a rinunciarvi.

La definizione è perfezionata solo dopo il pagamento di tutte le rate e la presentazione della documentazione che attesta i pagamenti effettuati. In mancanza, il Giudice può revocare la sospensione.

Anche coloro che hanno già corrisposto integralmente le somme dovute per i carichi in esame dovranno presentare la dichiarazione per beneficiare degli effetti della definizione.

Il pagamento potrà essere effettuato in unica soluzione o in un massimo di 18 rate di pari importo. In merito alle tempistiche, le prime due rate devono essere corrisposte entro il 31.7.2023 e 30.11.2023, mentre le restanti dovranno essere pagate entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ogni anno a partire dal 2024.

Gli interessi su queste rate, pari al 2% annuo, saranno dovuti a partire dall’1.8.2023. Sarà l’Agente della riscossione a comunicare al debitore l’importo dovuto, il valore delle singole rate e la data di scadenza di ciascuna di esse entro il 30.6.2023.

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