Il governo ha introdotto una nuova agevolazione fiscale per le società di persone e capitali che consente loro di assegnare o cedere ai soci, a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva, beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.
L’assegnazione o cessione deve essere effettuata entro il 30 settembre 2023, a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30 settembre 2022 o che vengano iscritti entro il 30 gennaio 2023 in base a un titolo di trasferimento avente data certa antecedente all’1 ottobre 2022.
Inoltre, è prevista la trasformazione agevolata in società semplice per le società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili (immobili di gestione).
In questo caso, è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP pari all’8% (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti l’assegnazione, cessione o trasformazione) calcolata sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all’atto della trasformazione e il costo fiscalmente riconosciuto.
Per quanto concerne l’IVA, le operazioni in questione non possono beneficiare di alcun tipo di agevolazione e la base imponibile viene determinata secondo i criteri generali, ovvero il “valore di costo” previsto dal DPR n. 633/1972.
Inoltre, per le assegnazioni o cessioni soggette all’imposta di registro è prevista la riduzione a metà delle relative aliquote e l‘applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa.
Le riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito dell’assegnazione dei beni ai soci o delle società che si trasformano sono soggette invece a un’imposta sostitutiva del 13%.
Si segnala che, per le società che assegnano o cedono beni immobili, vi è la possibilità di richiedere che il valore normale sia determinato sulla base catastale, ovvero applicando alla rendita catastale rivalutata i moltiplicatori previsti dall’imposta di registro ex art. 52 del DPR n. 131/86.
È importante inoltre sottolineare che:
- In caso di cessione di beni, il valore del corrispettivo per la determinazione dell’imposta sostitutiva deve essere almeno pari al valore normale del bene o al valore catastale.
- Il costo fiscalmente riconosciuto delle quote o azioni possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva.
- Gli utili in natura ricevuti dal socio assegnatario saranno tassati in base alla parte eccedente la somma assoggettata a imposta sostitutiva da parte della società.
L’imposta sostitutiva dovuta dovrà essere versata in due tranche:
- il 60% entro il 30 settembre 2023
- il rimanente 40% entro il 30 novembre 2023