Imposta di bollo in fattura identificata come compenso

L’imposta di bollo sulla fattura è un tributo previsto dal DPR 642/72 che viene applicato in alcuni casi specifici. In particolare, quest’ultima non è dovuta per le fatture relative ad operazioni soggette a IVA, a condizione che sia indicato che si tratta di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto. In caso contrario, l’imposta di bollo si applica nella misura di 2,00 euro, qualora il documento superi la somma di 77,47 euro.

È importante ricordare che sono comprese le fatture, le note, i conti e gli estratti conti. Inoltre, l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato.

L’art. 22 del DPR 642/72 prevede che siano obbligati in solido per il pagamento dell’imposta e delle eventuali sanzioni amministrative tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell’art. 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall’origine senza prima farlo munire del bollo prescritto.

Laddove sia emessa una fattura in formato elettronico, il cedente o prestatore dovrà valorizzare il campo “Bollo Virtuale”, indicando eventualmente l’ammontare del tributo nel campo “Importo Bollo”. 

In caso di regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014, l’importo dell’imposta di bollo richiesta a rimborso dal contribuente costituisce parte integrante del suo compenso e concorre pertanto al computo del reddito imponibile. Si deduce quindi che la somma che il prestatore richiede a titolo di rimborso dell’imposta di bollo sarà parte integrante del suo compenso e concorrerà al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito.

Infine, l’Agenzia delle Entrate sottolinea come l’obbligo di apposizione del contrassegno sulle fatture o sulle ricevute sia a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento, dal momento che su tale tipologia di atti l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine, vale a dire dal momento della loro formazione. L’obbligo di corrispondere l’imposta è quindi in via principale a carico del prestatore d’opera.