Come sappiamo le spese sanitarie risultano detraibili dal reddito ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR, con una detrazione d’imposta pari al 19%.
Nel 2022 e nei primi mesi del 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti riguardanti la detraibilità di specifiche spese sanitarie come esempio, il “bonus vista”, che può essere cumulato con la detrazione fiscale, e alcune spese specifiche come l’esecuzione di tamponi e test per la ricerca del virus Covid-19 e i servizi resi dal massofisioterapista.
Specifichiamo che le spese sanitarie detraibili devono essere sostenute dal contribuente nel 2022 e rimaste effettivamente a carico dello stesso. Non potranno quindi usufruire della detrazione fiscale le spese sanitarie che nel corso dell’anno sono state rimborsate. Inoltre, le istruzioni del Mod. 730/2023 citano le spese per l’acquisto degli occhiali da vista o lenti a contatto correttive per cui si è ottenuto il “bonus vista”, ovvero un contributo una tantum di € 50,00 a favore delle famiglie con ISEE fino a € 10.000 per l’acquisto, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, di occhiali da vista o lenti a contatto correttive.
L’erogazione di tale bonus avviene inoltrando una richiesta attraverso l’apposita piattaforma del Ministero della Salute e può essere utilizzato presso i fornitori registrati che applicheranno la riduzione sul prezzo di acquisto del bene. È inoltre previsto che i buoni debbano essere utilizzati entro trenta giorni dalla relativa generazione.
I contribuenti che hanno effettuato l’acquisto dal 1° gennaio 2021 e fino al giorno precedente a quello di pubblicazione della piattaforma, possono richiedere il bonus vista a rimborso. L’istanza di rimborso deve essere presentata entro e non oltre sessanta giorni dall’attivazione dell’applicazione web. Per l’occhiale da vista o le lenti a contatto correttive acquistate, viene disposto un rimborso mediante accredito una tantum dell’importo di € 50,00 direttamente sul conto corrente intestato al richiedente o beneficiario. I dati relativi ai rimborsi erogati ai richiedenti vengono comunicati all’Agenzia delle Entrate ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, nonché ai fini del controllo.
Oltre al citato bonus, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che risultano detraibili anche le spese in riferimento a:
- le prestazioni rese dai massofisioterapisti che hanno conseguito il titolo dopo il 17 marzo 1999;
- i dispositivo medici conformi alle previsioni di cui agli artt. 1, comma 2, dei Decreti Legislativi 14 dicembre 1992, n. 507, 24 febbraio 1997, n. 46, e 8 settembre 2000, n. 332 come successivamente modificati ed integrati;
- le spese per l’esecuzione di tamponi e di test per il Sars-Cov-2, eseguiti da laboratori pubblici o privati pagate con metodi tracciabili, a meno che non siano state effettuati presso le farmacie.