In questo articolo, semplificheremo le informazioni cruciali per aiutare i liberi professionisti a capire quando puoi detrarre l’IVA per le fatture del 2023 in base alla data di ricevimento.

Fatture 2023 ricevute nel 2023/2024: la guida essenziale

Quando si tratta di fatture datate 2023, è fondamentale distinguere tra quelle ricevute nel 2023 e quelle ricevute nel 2024. Il momento esatto della ricezione è cruciale, e per identificarlo, guardiamo all’attestazione del Sistema di Interscambio (SdI).

  • Se lo SdI riesce a consegnare la fattura al destinatario, la data di ricevimento corrisponde a quella attestata dal sistema di ricezione del destinatario.
  • Se lo SdI non riesce a recapitare la fattura per cause tecniche, la data di ricevimento corrisponde alla data di presa visione o scarico del file fattura sul portale Fatture e Corrispettivi.

Fatture 2023 ricevute nel 2023: quando detrarre l’IVA

Se si è ricevuto una fattura datata 2023 entro il 31 dicembre 2023, si hanno due opzioni per detrarre l’IVA:

  1. nella liquidazione di dicembre o del quarto trimestre 2023, annotando la fattura nel registro degli acquisti.
  2. All’interno della dichiarazione IVA relativa al 2023 (mod. IVA 2024), annotando la fattura entro il 30 aprile in un’apposita sezione del registro acquisti per le fatture ricevute nel 2023.

Fatture 2023 ricevute nel 2024: detrazione nell’anno di ricevimento

Se si riceve una fattura datata 2023 nel 2024, l’IVA è detraibile nell’anno di ricevimento (2024). Ad esempio, si acquisisce una fattura datata dicembre 2023 a gennaio 2024, si può detrarre l’IVA:

  1. nella liquidazione di gennaio o del primo trimestre, entro il 16 febbraio o 16 maggio 2024, annotando la fattura nel registro degli acquisti.
  2. All’interno della dichiarazione IVA relativa al 2024 (mod. IVA 2025), annotando la fattura entro il 30 aprile 2025 in una sezione dedicata del registro acquisti per le fatture ricevute nel 2024.

In sintesi, gestire le detrazioni IVA per le fatture del 2023 richiede attenzione alle date di ricevimento e una corretta annotazione nei registri contabili.

Non si perde il beneficio della detrazione, solo viene spostato all’anno successivo.

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