L’imposta di bollo addebitata in fattura può rappresentare un aspetto intricato per molti professionisti, in particolare per coloro che operano nel settore odontoiatrico. Per chiarire questo tema complesso, ci rifacciamo a risposte ufficiali e documenti emessi dall’Agenzia delle Entrate, con lo scopo di fornire una panoramica esaustiva e semplificata sul trattamento fiscale di questa imposta.

Cos’è l’imposta di bollo sulle fatture

L’imposta di bollo è un tributo dovuto per l’emissione di determinati documenti e atti, tra cui le fatture. Secondo il DPR 642/72, le fatture emesse in relazione a operazioni soggette a IVA sono esenti da tale imposta, a condizione che siano chiaramente indicate come documenti relativi al pagamento di corrispettivi soggetti ad IVA. Tuttavia, in caso contrario, l’imposta si applica quando il documento supera la soglia di 77,47 euro.

Chi è tenuto al pagamento dell’imposta di bollo

Secondo quanto stabilito dall’articolo 2 del DPR 642/72, l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella prima parte della tariffa, se formati nello Stato. Inoltre, coloro che fanno uso di un atto, documento o registro non soggetto al bollo sono obbligati al pagamento dell’imposta e delle eventuali sanzioni amministrative.

Trattamento fiscale per soggetti forfettari

Per i soggetti che operano con il regime forfettario, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’imposta di bollo addebitata costituisce parte integrante del compenso e concorre al reddito imponibile. Anche se non addebitano l’IVA in rivalsa, le fatture emesse da questi soggetti sono soggette all’imposta di bollo fin dalla loro formazione.

Estensione del principio a tutti i soggetti

È importante notare che il principio secondo cui l’imposta di bollo costituisce parte integrante del compenso potrebbe estendersi anche ad altri soggetti, non limitandosi esclusivamente ai soggetti forfettari. Non vi è alcuna deroga alle ordinarie disposizioni in tema di determinazione della base imponibile, quindi il principio può applicarsi anche a soggetti non forfettari.

Riaddebito dell’imposta di bollo

Il riaddebito dell’imposta di bollo, se presente, non rappresenta il rimborso di un’anticipazione, ma piuttosto una maggiorazione del corrispettivo dovuto per la cessione dei beni o la prestazione di servizi. Pertanto, è importante che il prestatore d’opera indichi correttamente l’imposta di bollo nelle fatture emesse, sia in formato cartaceo che elettronico.

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