Recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti riguardo alle modifiche apportate dalla Finanziaria 2024 alla disciplina delle “locazioni brevi” per le quali si opta per l’applicazione della cedolare secca. Queste disposizioni, regolate dall’Art. 4, DL n. 50/2017 e dall’Art. 1, commi da 63 a 66, Legge n. 213/2023, insieme alla Circolare dell’Agenzia Entrate del 10 maggio 2024, n. 10/E, delineano un quadro chiaro delle nuove norme.
Aliquote dell’imposta sostitutiva
Secondo le nuove disposizioni, per i redditi derivanti da contratti di locazione breve maturati dall’1 gennaio 2024, l’aliquota dell’imposta sostitutiva è fissata al 21% per la locazione di un singolo immobile e al 26% per il secondo, terzo e quarto immobile locato. Importante sottolineare che gli intermediari che gestiscono il pagamento dei canoni devono sempre operare una ritenuta a titolo di acconto nella misura del 21%.
Decorrenza delle nuove disposizioni
La nuova normativa è applicabile ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve maturati pro-rata temporis a partire dall’1 gennaio 2024, indipendentemente dalla data di stipula dei contratti e dalla percezione dei canoni. Questo significa che la scelta dell’aliquota applicabile potrà essere effettuata nel modulo 730/REDDITI relativo al periodo d’imposta in cui vanno dichiarati i canoni.
Ritenuta operata dagli intermediari sempre al 21%
Gli intermediari immobiliari e i gestori dei portali telematici sono tenuti ad operare la ritenuta del 21% in caso di incasso o pagamento dei canoni relativi ai contratti di locazione breve. Questa ritenuta è considerata sempre a titolo di acconto, indipendentemente dal regime fiscale scelto dal contribuente locatore.
Adempimenti a carico degli intermediari non residenti
La modifica dell’ordinamento tributario nazionale, seguendo la sentenza della Corte di Giustizia UE del 22 dicembre 2022, ha imposto ai soggetti non residenti che gestiscono portali telematici di operare come sostituti d’imposta, ritenendo il 21% sui canoni al momento del versamento e di rilasciare la certificazione delle ritenute operate. In mancanza di un rappresentante fiscale, i soggetti residenti appartenenti al gruppo del soggetto non residente sono solidalmente responsabili per l’effettuazione e il versamento della ritenuta.
In conclusione, le nuove disposizioni forniscono una maggiore chiarezza sul regime delle locazioni brevi con cedolare secca, agevolando sia i contribuenti che gli intermediari nel rispetto delle normative fiscali vigenti.