L’approvazione del bilancio d’esercizio rappresenta un passaggio fondamentale per le società, con obblighi e scadenze ben definite dal Codice Civile. Per il bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, l’iter di approvazione dovrà rispettare le seguenti tempistiche e procedure.

Scadenze per l’approvazione

  • Il termine ordinario per l’approvazione del bilancio 2024 è fissato entro il 30 aprile 2025 (120 giorni dalla chiusura dell’esercizio).
  • In caso di particolari esigenze legate alla struttura e all’oggetto della società, se previsto dallo statuto, il termine può essere esteso a 180 giorni, ovvero entro il 29 giugno 2025.

Fasi dell’iter di approvazione

  1. Predisposizione del bilancio da parte degli amministratori, che devono redigere:
    • il progetto di bilancio (Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e, se necessario, Rendiconto finanziario).
    • la Relazione sulla gestione (se richiesta).
  2. Trasmissione del bilancio all’organo di controllo, ove presente, almeno 30 giorni prima dell’approvazione.
  3. Deposito del bilancio presso la sede sociale per la presa visione dei soci almeno 15 giorni prima dell’assemblea.
  4. Convocazione dell’assemblea dei soci, nel rispetto dello statuto e delle norme previste dal Codice Civile.
  5. Approvazione del bilancio, con la decisione sulla destinazione del risultato d’esercizio (utile o perdita).
  6. Deposito del bilancio approvato presso il Registro delle Imprese entro 30 giorni dall’approvazione.

Modalità di approvazione nelle Srl

  • Le Srl possono approvare il bilancio anche attraverso consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, senza necessità di una delibera assembleare formale, anche in deroga allo statuto.
  • L’assemblea può svolgersi da remoto utilizzando mezzi di telecomunicazione, come previsto dal Decreto Milleproroghe (DL n. 202/2024).

Approvazione e destinazione del risultato d’esercizio

  • In caso di utile, gli amministratori possono proporre:
    • accantonamento a riserva (obbligatorio accantonamento a riserva legale almeno per il 5% dell’utile fino al raggiungimento del 20% del capitale sociale).
    • Distribuzione dell’utile o delle riserve ai soci.
    • Riporto a nuovo, negli esercizi successivi.
  • In caso di perdita, la società può:
    • rinviare la copertura ad esercizi successivi.
    • Utilizzare riserve disponibili per coprire la perdita.

Se la perdita supera un terzo del capitale sociale, gli amministratori devono convocare i soci per adottare le misure necessarie.