Con l’approvazione della Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025), è stato introdotto un nuovo obbligo per gli amministratori di società: la registrazione della propria casella di posta elettronica certificata (PEC) nel Registro Imprese. Tale adempimento riguarda sia le società costituite a partire dall’1 gennaio 2025, sia quelle già esistenti prima di tale data. Per queste ultime, la comunicazione della PEC degli amministratori dovrà avvenire entro il 30 giugno 2025.
Obbligo di PEC personale per gli amministratori
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MiMiT), con la Nota n. 43836 del 12 marzo 2025, ha chiarito che:
- ogni amministratore deve disporre di una PEC personale, distinta da quella della società.
- Nel caso di più amministratori all’interno della stessa società, ciascuno dovrà avere e comunicare un proprio indirizzo PEC.
- Un amministratore che ricopre ruoli in più società potrà scegliere di utilizzare un’unica PEC o più indirizzi differenti.
Chi è obbligato?
L’obbligo di comunicazione della PEC riguarda:
- tutte le società, sia di persone che di capitali, che svolgono attività imprenditoriale.
- Le reti d’impresa con soggettività giuridica.
- Gli amministratori, intesi come coloro che hanno potere di gestione, inclusi i liquidatori.
Sono escluse dall’obbligo:
- le società semplici (ad eccezione di quelle agricole).
- I consorzi e le società consortili.
- Gli enti giuridici non costituiti in forma societaria o che non svolgono attività imprenditoriale.
Termini e decorrenza dell’obbligo
L’obbligo di comunicazione della PEC si applica:
- per le società costituite dall’1.1.2025, contestualmente alla registrazione presso il Registro Imprese.
- Per le società già esistenti al 1.1.2025, la comunicazione della PEC degli amministratori deve avvenire entro il 30.6.2025.
- In caso di nuove nomine o rinnovi di amministratori, la comunicazione deve essere effettuata contestualmente all’iscrizione della nomina o del rinnovo.
Esenzioni e costi amministrativi
La comunicazione della PEC dell’amministratore è esente da imposta di bollo e diritti di segreteria, come previsto dall’art. 16, comma 6, DL n. 185/2008. Tuttavia, se la comunicazione avviene contestualmente alla registrazione di una nomina o rinnovo dell’incarico, saranno comunque dovuti i relativi diritti amministrativi.
Sanzioni per omessa comunicazione
L’omessa comunicazione della PEC comporta:
- blocco delle pratiche presso il Registro Imprese, come ad esempio l’iscrizione della società o la registrazione di nomine e rinnovi degli amministratori.
- Sanzioni pecuniarie: in caso di mancato adempimento entro i termini previsti, si applica l’art. 2630 del Codice Civile, con una multa da 103 a 1.032 euro, ridotta a un terzo se la comunicazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza.
Conclusione
Gli amministratori di società devono quindi attivarsi per adempiere a questo obbligo entro il termine stabilito, evitando il rischio di blocchi amministrativi e sanzioni. La PEC personale rappresenta un canale di comunicazione diretto e formale tra l’amministratore e gli enti pubblici, garantendo trasparenza e tracciabilità nelle comunicazioni ufficiali.