Nel caso di operazioni non soggette a IVA, il tema dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica assume particolare rilevanza. Vediamo cosa prevede la normativa e come comportarsi correttamente, anche alla luce dei recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Quando si applica l’imposta di bollo

L’imposta di bollo è dovuta fin dal momento dell’emissione della fattura quando questa non è soggetta a IVA e supera l’importo di 77,47 euro. In questi casi, il tributo da versare è pari a 2 euro per ciascuna fattura.

È importante sapere che:

  • se la fattura riguarda operazioni soggette a IVA, l’imposta di bollo non si applica, a condizione che sia indicato chiaramente che il documento è riferito a operazioni assoggettate all’imposta sul valore aggiunto (come previsto dall’art. 6, Tabella B, DPR 642/72).
  • per le prestazioni sanitarie esenti da IVA (ad esempio ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 18, DPR 633/72), il bollo è dovuto se l’importo della fattura supera la soglia indicata.

Chi è obbligato al pagamento

L’obbligo di versare l’imposta è a carico del prestatore, ovvero il soggetto che emette la fattura. In caso di fattura elettronica, è necessario compilare correttamente i campi “Bollo virtuale” e “Importo bollo” nel file XML.

Anche se il professionista può decidere di addebitare al cliente il costo del bollo, questo importo non è considerato un rimborso spese, bensì una parte integrante del compenso.

Il caso dei forfettari

Per i contribuenti in regime forfettario, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’importo del bollo addebitato in fattura concorre alla formazione del reddito imponibile. In altre parole, il bollo non può essere trattato come un’anticipazione effettuata per conto del cliente, ma va considerato a tutti gli effetti un ricavo.

Questa posizione, formalizzata nella risposta a interpello n. 428/2022, si ritiene valida anche per i soggetti in regime ordinario, poiché l’obbligo di bollo deriva direttamente dalla normativa, indipendentemente dal regime fiscale adottato.

Come indicare l’imposta in fattura elettronica

Per le prestazioni sanitarie in ambito B2B, nella fattura elettronica è possibile:

  • indicare l’imponibile comprensivo del bollo riaddebitato in un’unica voce, utilizzando il codice Natura N4;
  • oppure riportare due righe distinte, una per il compenso e una per il bollo, entrambe con lo stesso codice N4.

In sintesi

  • L’imposta di bollo di 2 euro si applica alle fatture non soggette a IVA superiori a 77,47 euro.
  • L’obbligo è sempre in capo al prestatore, anche se l’importo è riaddebitato al cliente.
  • L’importo del bollo fa parte del compenso e contribuisce a formare il reddito, anche per i forfettari.
  • In fattura elettronica, occorre valorizzare correttamente i campi specifici.

Per evitare errori e sanzioni, è fondamentale gestire in modo corretto la compilazione della fattura e il trattamento fiscale del bollo. Il supporto di un consulente esperto può fare la differenza.