Nella gestione di uno studio odontoiatrico in forma societaria, la corretta attribuzione e deduzione dei compensi agli amministratori è un aspetto rilevante sotto diversi profili: civilistico, contabile e fiscale. Ecco i principali punti da conoscere.

Nomina e delibera del compenso

Il compenso deve essere stabilito con apposita delibera societaria, distinta da quella di approvazione del bilancio. In assenza di questa delibera, il compenso:

  • non è valido civilisticamente;
  • non è deducibile fiscalmente.

Trattamento contabile

Il compenso rappresenta un costo per servizi, da iscrivere nella voce B.7 del Conto Economico. La registrazione avviene per competenza, ossia in base al periodo cui il compenso si riferisce, indipendentemente dalla data di pagamento.

Lo stesso principio si applica ai contributi previdenziali INPS a carico della società, che vanno iscritti separatamente ma sempre con competenza riferita al periodo maturato.

Deducibilità fiscale

I compensi agli amministratori seguono il principio di cassa: sono deducibili nell’anno in cui vengono effettivamente pagati.

  • Se l’amministratore è un co.co.co., si applica il principio di cassa allargato: sono deducibili anche i compensi pagati entro il 12 gennaio dell’anno successivo, se riferiti all’anno precedente.
  • Se l’amministratore è un professionista che svolge mansioni coerenti con la propria attività (es. un commercialista), vale il principio di cassa pura.

I contributi previdenziali, invece, sono deducibili per competenza, non per cassa.

IRAP

Ai fini IRAP:

  • il compenso è indeducibile se corrisposto a co.co.co.;
  • è deducibile se rientra nell’attività professionale dell’amministratore (ad esempio, un professionista con partita IVA).

Fiscalità differita

Quando il compenso viene pagato in un periodo diverso da quello di competenza, è necessario rilevare imposte anticipate per differenza temporanea in ambito IRES. In genere, non si rileva fiscalità differita IRAP, trattandosi di costo indeducibile.

ISA

I compensi agli amministratori e i relativi oneri previdenziali devono essere correttamente indicati nel quadro F degli ISA:

  • rigo F12 per le società di capitali;
  • rigo F14 per le società di persone.

Se l’amministratore è anche socio, il costo va indicato separatamente per non influenzare la variabile relativa al costo per servizi o al personale dipendente.

Congruità del compenso

La Corte di Cassazione ha ribadito che l’Amministrazione finanziaria può valutare l’inerenza del costo ma non può contestarne la misura in assenza di limiti normativi. Spetta eventualmente al Fisco dimostrare che il compenso è non congruo, ma la deducibilità resta valida se il costo è legato all’attività produttiva di ricavi.

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