Quando un medico emette fatture in esenzione IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 18 del DPR 633/72, può sorgere il dubbio su come gestire correttamente l’imposta di bollo: deve essere considerata un importo escluso da IVA ai sensi dell’art. 15, oppure segue il trattamento IVA dell’operazione principale, in questo caso esente?

Per rispondere occorre richiamare i principali chiarimenti normativi e di prassi.

Quando si applica l’imposta di bollo

L’art. 1 del DPR 642/72 stabilisce che sono soggetti a imposta di bollo gli atti e i documenti indicati nella relativa tariffa.
Per le fatture, l’art. 13 della Tariffa, parte I, prevede il bollo quando:

  • l’importo della fattura supera 77,47 euro
  • l’operazione non è soggetta a IVA.

Inoltre, l’art. 22 dello stesso decreto stabilisce una solidarietà nel pagamento tra emittente e committente.

Chi è obbligato al pagamento del bollo

L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 67/2020, ha precisato che:

  • l’obbligo di apporre e versare il bollo grava sul soggetto che emette e consegna la fattura;
  • l’imposta è dovuta fin dall’origine, cioè dal momento della formazione del documento.

Il medico (o qualsiasi altro prestatore d’opera) è quindi il soggetto obbligato in via principale, ma può chiedere al cliente il rimborso del bollo applicato.

Il riaddebito del bollo: parte del compenso

La risposta n. 428/2022 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

  • il riaddebito dell’imposta di bollo costituisce parte integrante del compenso, e non una spesa anticipata in nome e per conto del cliente;
  • questo vale non solo per i contribuenti in regime forfetario, ma, secondo interpelli successivi, per tutti i soggetti che emettono fattura, poiché la disciplina del bollo è generale.

Di conseguenza, l’importo del bollo riaddebitato al cliente:

  • incrementa la base imponibile, seguendo il trattamento dell’operazione principale;
  • non può essere considerato un importo escluso da IVA ai sensi dell’art. 15, poiché il soggetto obbligato al pagamento è il prestatore e non il cliente.

La stessa impostazione era già stata richiamata nella circolare n. 5/2021 relativa ai contributi a fondo perduto, dove l’Agenzia aveva assimilato i rimborsi del bollo ai rimborsi spese rilevanti ai fini del calcolo del fatturato.

Implicazioni pratiche per i medici

Per i medici che emettono fatture esenti IVA:

  • il bollo eventualmente riaddebitato fa parte del corrispettivo;
  • concorre alla base imponibile IVA, che in questo caso rimane esente;
  • non può essere trattato come rimborso spese escluso da IVA ex art. 15.

Inoltre, la procedura telematica dell’Agenzia delle Entrate conferma che è l’emittente a dover:

  • valorizzare il campo “bollo virtuale” nel file XML,
  • versare l’imposta entro le scadenze previste.

Conclusione

Il medico è sempre il soggetto tenuto al pagamento dell’imposta di bollo sulle proprie fatture esenti IVA. Se decide di riaddebitarla al cliente, tale importo diventa parte del compenso, senza possibilità di considerarlo spesa anticipata esclusa da IVA. Ne deriva che il bollo segue il regime dell’operazione principale (esenzione), concorrendo alla determinazione della base imponibile.