Con la Risposta a Interpello n. 311 del 12 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento fiscale della cessione della clientela da parte di un professionista che si appresta a cessare la propria attività.
Il documento affronta in modo puntuale gli effetti fiscali dell’operazione ai fini IVA, imposta di registro, imposte dirette e ISA.

Di seguito una sintesi chiara e operativa dei principali aspetti.

Cessione del SOLO portafoglio clienti e IVA

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la modifica all’art. 2, comma 3, lett. b), del D.P.R. 633/1972, introdotta dal D.Lgs. 192/2024, non si applica alla semplice cessione del portafoglio clienti.

Il trasferimento della clientela, infatti, non costituisce un complesso unitario di beni e rapporti tale da configurare un’azienda o un ramo d’azienda.
Di conseguenza, l’operazione non rientra tra le esclusioni IVA previste per il trasferimento d’azienda.

La cessione della clientela viene quindi qualificata come prestazione di servizi, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 633/1972, ed è imponibile ai fini IVA.

Imposta di registro

Proprio perché l’operazione è soggetta a IVA, l’imposta di registro trova applicazione in misura fissa, secondo quanto previsto dall’art. 40 del Testo Unico dell’Imposta di Registro (TUR).

Trattamento ai fini delle imposte dirette

Sul piano delle imposte dirette, l’Agenzia richiama il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 54 del TUIR.

I compensi derivanti dalla cessione della clientela:

  • costituiscono reddito di lavoro autonomo ordinario;
  • devono essere dichiarati per cassa, negli anni in cui vengono effettivamente incassati;
  • vanno indicati nel quadro RE della dichiarazione dei redditi.

Anche in presenza di un pagamento rateizzato, ogni rata concorre alla formazione del reddito nell’anno di percezione.

Obbligo di mantenimento della partita IVA

Un aspetto operativo di particolare rilievo riguarda la partita IVA.
Poiché i compensi vengono tassati negli anni di incasso, il professionista è tenuto a mantenere attiva la partita IVA fino al pagamento dell’ultima rata prevista dall’accordo di cessione della clientela.

Effetti sugli ISA

Infine, l’Agenzia delle Entrate conferma le cause di esclusione dagli ISA applicabili in relazione alla cessione della clientela:

  • codice 4 – periodo di non normale svolgimento dell’attività:
    • nell’anno in cui viene stipulato l’atto di cessione della clientela;
    • nell’anno successivo;
  • codice 2 – cessazione dell’attività:
    • nell’anno di definitiva cessazione dell’attività professionale.

In sintesi

La Risposta a Interpello n. 311/2025 chiarisce che la cessione della sola clientela:

  • è imponibile IVA come prestazione di servizi;
  • sconta imposta di registro in misura fissa;
  • genera reddito di lavoro autonomo ordinario tassato per cassa;
  • comporta il mantenimento della partita IVA fino all’ultimo incasso;
  • incide sugli ISA con specifiche cause di esclusione.

Indicazioni fondamentali per i professionisti, compresi gli odontoiatri, che stanno pianificando la cessazione dell’attività e la corretta gestione fiscale della cessione della propria clientela