Con la Legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026) è stata introdotta una nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento, conosciuta come “Rottamazione-quinquies”.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibile la procedura telematica per presentare la domanda di adesione, accompagnata da chiarimenti ufficiali tramite comunicati e FAQ.

Vediamo cosa prevede la misura, chi può aderire e quali sono le scadenze principali, in modo semplice e operativo.

Cos’è la Rottamazione-quinquies

La rottamazione-quinquies consente di estinguere determinati debiti iscritti a ruolo pagando solo il capitale e le spese, senza:

  • sanzioni
  • interessi (anche di mora)
  • somme aggiuntive
  • aggio

La misura riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

Quali debiti rientrano nella definizione agevolata

Possono essere inclusi nella Rottamazione-quinquies i debiti derivanti da omesso versamento di:

  • imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, a seguito di controlli automatici o formali
  • contributi previdenziali INPS, con esclusione di quelli derivanti da accertamento
  • sanzioni per violazioni del Codice della Strada, limitatamente a interessi e aggio (solo se irrogate dalle Prefetture)

Possono inoltre essere “rottamati”:

  • debiti già inseriti nelle precedenti rottamazioni (prima, bis, ter, saldo e stralcio) decadute
  • debiti per i quali, entro il 30 settembre 2025, si è persa l’efficacia della rottamazione-quater o della riammissione alla stessa

Debiti esclusi

Non rientrano nella Rottamazione-quinquies:

  • tributi locali (IMU, TARI, bollo auto, ecc.)
  • carichi affidati da Regioni o Comuni
  • debiti derivanti da accertamenti fiscali
  • multe stradali irrogate dalla Polizia Locale
  • carichi già inseriti in piani di pagamento della rottamazione-quater regolarmente rispettati al 30 settembre 2025

Perché conviene presentare la domanda quanto prima

La presentazione della domanda produce effetti immediati sui debiti “definibili”:

  • blocco di nuove azioni esecutive e cautelari
  • sospensione delle procedure già avviate (con alcune eccezioni)
  • mantenimento della regolarità contributiva, utile anche ai fini del DURC

Come presentare la domanda

La domanda va presentata esclusivamente online entro il 30 aprile 2026, attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con due modalità alternative.

Area riservata

Accesso tramite SPID, CIE, CNS o credenziali Agenzia Entrate.
Il sistema mostra solo i carichi effettivamente definibili e non richiede l’invio del documento d’identità.

Area pubblica

Accesso libero, senza credenziali.
È necessario indicare i riferimenti delle cartelle, allegare un documento d’identità e fornire un indirizzo email non PEC.

In entrambi i casi è possibile scegliere quali carichi includere, anche singolarmente, e indicare il numero di rate desiderate.

Comunicazione di accoglimento o diniego

Entro il 30 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invia una comunicazione che può essere:

  • di accoglimento, con importi dovuti, scadenze e moduli di pagamento
  • di diniego, con l’indicazione dei motivi del rigetto

Modalità di pagamento

Le somme dovute possono essere versate:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026
  • oppure in forma rateale, fino a un massimo di 54 rate bimestrali (9 anni)

Caratteristiche della rateizzazione:

  • rata minima: 100 euro
  • interessi del 3% annuo sulle rate, dal 1° agosto 2026
  • non è applicabile la dilazione ordinaria ex art. 19 DPR 602/73

Scadenze principali

  • Domanda di adesione: entro 30 aprile 2026
  • Comunicazione delle somme dovute: entro 30 giugno 2026
  • Pagamento unica soluzione o prima rata: entro 31 luglio 2026

Le rate successive seguono un calendario preciso fino al 2035.

Attenzione alla decadenza

La Rottamazione-quinquies decade in caso di:

  • mancato pagamento dell’unica rata
  • mancato o insufficiente pagamento di due rate, anche non consecutive
  • mancato pagamento dell’ultima rata

È ammesso il ritardo su una sola rata intermedia, ma occorre prestare particolare attenzione: se l’ultima rata resta scoperta, la definizione perde efficacia.

In caso di decadenza:

  • i versamenti effettuati restano come acconti
  • riprendono le azioni di recupero
  • i carichi non sono più rateizzabili

Rottamazione e rateizzazioni in corso

Se sono presenti rateizzazioni attive:

  • i pagamenti sui carichi “rottamabili” vengono sospesi fino al 31 luglio 2026
  • alla stessa data, le rateizzazioni relative ai debiti accolti in rottamazione vengono automaticamente revocate
  • le rate dei debiti non rottamabili restano dovute e devono essere pagate separatamente