Per professionisti e titolari di studio odontoiatrico è importante conoscere i termini entro cui l’Agenzia delle Entrate può notificare un accertamento fiscale.
Questi termini sono stabiliti principalmente da due norme:

  • art. 43 del DPR 600/1973, per le imposte sui redditi e l’IRAP
  • art. 57 del DPR 633/1972, per l’IVA

La notifica dell’atto di accertamento deve avvenire entro tali scadenze, altrimenti l’amministrazione finanziaria decade dal potere di accertamento.

Quali annualità sono scadute al 31 dicembre 2025

Alla data del 31 dicembre 2025 è scaduto il termine ordinario di accertamento relativo al periodo d’imposta 2019, cioè alle dichiarazioni presentate nel 2020 (modello Redditi/IVA 2020).

In alcuni casi, tuttavia, i termini cambiano a causa di regimi premiali o riduzioni previste dalla normativa.

In particolare:

  • con pagamenti tracciati superiori a 500 euro, che consentono una riduzione di due anni dei termini di accertamento, al 31.12.2025 risultano scaduti gli accertamenti relativi al 2021.
  • Per i contribuenti ISA che beneficiano del regime premiale, con riduzione di un anno dei termini, al 31.12.2025 risultano scaduti gli accertamenti relativi al 2020.

Occorre inoltre considerare eventuali adesioni al Concordato Preventivo Biennale (CPB) o alle sanatorie collegate, che possono modificare ulteriormente i termini di accertamento.

I termini ordinari di accertamento

La legge distingue tra dichiarazione presentata e dichiarazione omessa.

Per le annualità dal 2016 in poi, i termini sono i seguenti:

Dichiarazione presentata

L’accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Dichiarazione omessa

Il termine si estende al settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Se la scadenza cade in un giorno festivo, il termine viene automaticamente prorogato al primo giorno non festivo successivo.

La sospensione COVID e il differimento di 85 giorni

Durante l’emergenza COVID-19, il Decreto Cura Italia (DL 18/2020) ha sospeso le attività di accertamento tra 8 marzo e 31 maggio 2020.

Questa sospensione ha determinato, in linea generale, uno slittamento dei termini di 85 giorni.

Successivamente il Decreto Rilancio (DL 34/2020) ha introdotto una disciplina specifica per gli atti i cui termini di decadenza cadevano tra 8 marzo e 31 dicembre 2020, consentendo l’emissione degli atti entro il 31 dicembre 2020 e la notifica tra 1° marzo 2021 e 28 febbraio 2022.

Il differimento di 85 giorni si applica quindi soprattutto alle annualità 2016, 2017 e 2018, anche se la sua applicazione è stata oggetto di interpretazioni giurisprudenziali non sempre uniformi.

Dal 2026, per effetto del D.Lgs. 81/2025, questo differimento non sarà più applicabile.

Il contraddittorio con il contribuente

Lo Statuto del contribuente (art. 6-bis della Legge 212/2000) prevede, salvo alcune eccezioni, l’obbligo per l’amministrazione finanziaria di attivare un contraddittorio preventivo.

L’ufficio deve:

  1. comunicare al contribuente lo schema di atto
  2. concedere almeno 60 giorni per presentare osservazioni.

Se il contraddittorio si svolge in prossimità della scadenza del termine di accertamento, la legge prevede una proroga di 120 giorni del termine di decadenza.

Il raddoppio dei termini per reati tributari

Fino al periodo d’imposta 2015, in presenza di violazioni con obbligo di denuncia penale ai sensi del D.Lgs. 74/2000, i termini di accertamento erano raddoppiati.

In questo caso:

  • con dichiarazione presentata il termine arrivava all’ottavo anno
  • con dichiarazione omessa al decimo anno

Dal 2016, per effetto della Legge 208/2015, il raddoppio dei termini non si applica più.

Riduzione dei termini di accertamento

La normativa prevede anche alcuni regimi premiali che riducono i tempi entro cui l’amministrazione può effettuare controlli.

Regime premiale ISA

I contribuenti con un punteggio ISA elevato possono beneficiare di una riduzione di un anno dei termini di accertamento.

Ad esempio, con un indice di affidabilità almeno pari a 8, il termine si riduce da cinque a quattro anni.

La riduzione non si applica in presenza di violazioni penali tributarie.

Pagamenti tracciabili e fatturazione elettronica

È prevista una riduzione di due anni dei termini di accertamento se:

  • i pagamenti superiori a 500 euro sono tracciabili
  • le operazioni sono documentate con fattura elettronica tramite SdI o con corrispettivi telematici
  • il possesso dei requisiti è indicato nella dichiarazione dei redditi.

In queste condizioni:

  • l’accertamento deve essere notificato entro il terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione
  • entro il quinto anno in caso di dichiarazione omessa.

Anche i contribuenti forfettari, obbligati alla fatturazione elettronica dal 2024, possono beneficiare di specifiche riduzioni dei termini.

Proroga dei termini con il Concordato Preventivo Biennale (CPB)

L’adesione al Concordato Preventivo Biennale può comportare una proroga dei termini di accertamento.

CPB 2024-2025

Per i soggetti ISA che hanno aderito:

  • i termini in scadenza 31.12.2024 sono stati prorogati al 31.12.2025

Se è stata utilizzata anche la sanatoria per le annualità 2018-2021, i termini di accertamento delle annualità interessate sono prorogati fino al 31.12.2027.

CPB 2025-2026

Per i soggetti che hanno aderito:

  • i termini in scadenza 31.12.2025 sono prorogati al 31.12.2026

Se è stata utilizzata anche la sanatoria per le annualità 2019-2023, i termini possono arrivare fino al 31.12.2028.

Altri elementi da considerare

Perfezionamento della notifica

Secondo la giurisprudenza, la notifica dell’accertamento si considera tempestiva per l’amministrazione nel momento in cui il plico viene consegnato all’ufficiale giudiziario, anche se la consegna al contribuente avviene successivamente.

Accertamento dopo il PVC

Dopo la consegna del processo verbale di constatazione (PVC), il contribuente ha 60 giorni per presentare osservazioni.

Prima della scadenza di questo termine, l’ufficio non può emettere l’avviso di accertamento, salvo casi di particolare urgenza.

Dichiarazione integrativa

Se viene presentata una dichiarazione integrativa, i termini di accertamento decorrono dalla data di presentazione della stessa, ma solo per gli elementi oggetto dell’integrazione.

Ad esempio, se una dichiarazione relativa al 2019 viene integrata nel 2021 per correggere un errore specifico, l’accertamento su quell’elemento potrà avvenire fino al 31 dicembre 2027.

In sintesi

La scadenza del 31 dicembre 2025 rappresenta un momento importante perché segna la chiusura dei termini ordinari di accertamento per il periodo d’imposta 2019.

Tuttavia, la disciplina dei termini di accertamento è articolata e può variare in base a diversi fattori, tra cui:

  • regimi premiali ISA
  • pagamenti tracciabili e fatturazione elettronica
  • adesione al Concordato Preventivo Biennale
  • eventuali sanatorie
  • dichiarazioni integrative.

Per questo motivo, una valutazione puntuale della posizione fiscale richiede sempre un’analisi caso per caso.