Con la Risoluzione n. 9 del 24 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sul trattamento IVA applicabile ad alcune attività che operano nell’ambito del benessere e della salute.
Il documento riguarda in particolare le prestazioni rese da osteopati, chiropratici, chinesiologi e massaggiatori capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (MCB) e chiarisce quando tali prestazioni possono beneficiare dell’esenzione IVA prevista per le prestazioni sanitarie.
Per comprendere la questione è utile ricordare che l’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie è disciplinata dall’art. 10, comma 1, n. 18 del D.P.R. 633/1972 e si applica esclusivamente alle attività svolte da professioni sanitarie riconosciute e soggette a vigilanza.
Osteopati, chiropratici e chinesiologi: niente esenzione IVA
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, le prestazioni rese da osteopati, chiropratici e chinesiologi non possono beneficiare dell’esenzione IVA prevista per le prestazioni sanitarie.
Il motivo è legato al loro inquadramento normativo.
Queste figure, infatti:
- non risultano ancora pienamente riconosciute come professioni sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 (Testo Unico delle leggi sanitarie);
- non sono state individuate con specifico Decreto Ministeriale, requisito richiesto dalla normativa IVA per l’applicazione dell’esenzione.
Di conseguenza, le prestazioni rese da tali professionisti non sono considerate prestazioni sanitarie ai fini IVA.
Questo comporta alcune conseguenze operative:
- non è possibile applicare l’esenzione IVA prevista per le prestazioni sanitarie;
- le prestazioni non rientrano tra le spese sanitarie detraibili documentabili tramite il Sistema Tessera Sanitaria;
- per tali attività è obbligatoria l’emissione della fattura elettronica.
Massaggiatori capo bagnino (MCB): esenzione IVA possibile
Diversa è la situazione dei massaggiatori capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (MCB).
Questa figura professionale è infatti espressamente inclusa tra le arti sanitarie soggette a vigilanza, come previsto dall’art. 99 del Testo Unico delle leggi sanitarie.
Per questo motivo, le prestazioni rese dagli MCB possono beneficiare dell’esenzione IVA prevista per le prestazioni sanitarie, a condizione che il professionista sia in possesso di un titolo idoneo all’esercizio dell’attività.
Spese detraibili e Sistema Tessera Sanitaria
Un ulteriore aspetto riguarda la detraibilità fiscale delle prestazioni.
La Circolare n. 14/E del 19 giugno 2023 ha infatti chiarito che le prestazioni rese dai massaggiatori capo bagnino rientrano tra le spese sanitarie detraibili.
Ciò significa che tali prestazioni:
- possono essere documentate tramite il Sistema Tessera Sanitaria;
- devono essere trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria dai professionisti che svolgono l’attività di MCB.
Proprio per questo motivo si applica anche un’altra regola importante:
per queste prestazioni non è consentita la fatturazione elettronica, in base al divieto previsto dall’art. 10-bis del D.L. 119/2018.
Conclusione
La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate chiarisce quindi punti fondamentali per tutti i professionisti coinvolti e per chi gestisce attività sanitarie o para-sanitarie, perché incidono direttamente sugli obblighi fiscali e sulle modalità di fatturazione.