L’approvazione del bilancio d’esercizio rappresenta un passaggio fondamentale per le società, con obblighi e scadenze ben definite dal Codice Civile. Per il bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, l’iter di approvazione dovrà rispettare le seguenti tempistiche e procedure.
Scadenze per l’approvazione
- Il termine ordinario per l’approvazione del bilancio 2024 è fissato entro il 30 aprile 2025 (120 giorni dalla chiusura dell’esercizio).
- In caso di particolari esigenze legate alla struttura e all’oggetto della società, se previsto dallo statuto, il termine può essere esteso a 180 giorni, ovvero entro il 29 giugno 2025.
Fasi dell’iter di approvazione
- Predisposizione del bilancio da parte degli amministratori, che devono redigere:
- il progetto di bilancio (Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e, se necessario, Rendiconto finanziario).
- la Relazione sulla gestione (se richiesta).
- Trasmissione del bilancio all’organo di controllo, ove presente, almeno 30 giorni prima dell’approvazione.
- Deposito del bilancio presso la sede sociale per la presa visione dei soci almeno 15 giorni prima dell’assemblea.
- Convocazione dell’assemblea dei soci, nel rispetto dello statuto e delle norme previste dal Codice Civile.
- Approvazione del bilancio, con la decisione sulla destinazione del risultato d’esercizio (utile o perdita).
- Deposito del bilancio approvato presso il Registro delle Imprese entro 30 giorni dall’approvazione.
Modalità di approvazione nelle Srl
- Le Srl possono approvare il bilancio anche attraverso consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, senza necessità di una delibera assembleare formale, anche in deroga allo statuto.
- L’assemblea può svolgersi da remoto utilizzando mezzi di telecomunicazione, come previsto dal Decreto Milleproroghe (DL n. 202/2024).
Approvazione e destinazione del risultato d’esercizio
- In caso di utile, gli amministratori possono proporre:
- accantonamento a riserva (obbligatorio accantonamento a riserva legale almeno per il 5% dell’utile fino al raggiungimento del 20% del capitale sociale).
- Distribuzione dell’utile o delle riserve ai soci.
- Riporto a nuovo, negli esercizi successivi.
- In caso di perdita, la società può:
- rinviare la copertura ad esercizi successivi.
- Utilizzare riserve disponibili per coprire la perdita.
Se la perdita supera un terzo del capitale sociale, gli amministratori devono convocare i soci per adottare le misure necessarie.