Negli ultimi anni il trattamento fiscale delle prestazioni di chirurgia e medicina estetica ha subito importanti modifiche, culminate con l’introduzione dell’art. 4-quater del Decreto Legge n. 145/2023 (convertito nella Legge n. 191/2023) e con i successivi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 42/2025. Le nuove disposizioni, in linea con i principi dell’Unione Europea, pongono al centro la finalità terapeutica della prestazione per stabilire se si possa applicare l’esenzione IVA o usufruire della detrazione IRPEF.

Esenzione IVA: quando è possibile

Ai sensi dell’art. 10, punto 18) del D.P.R. 633/1972, sono esenti da IVA le prestazioni sanitarie finalizzate alla diagnosi, cura o riabilitazione, erogate da soggetti abilitati. Il Decreto 145/2023 ha chiarito che:

  • gli interventi di chirurgia estetica sono esenti solo se accompagnati da una certificazione medica che attesti la finalità terapeutica dell’intervento.
  • I trattamenti di medicina estetica (es. iniezioni, laser, peeling) sono esenti se motivazioni cliniche giustificano la prestazione (cura di patologie, disturbi psico-fisici, mantenimento della salute).
  • Le prestazioni dei medici anestesisti sono sempre esenti IVA, per la loro natura clinica autonoma e il ruolo fondamentale nella tutela della salute durante gli interventi chirurgici.

Per godere dell’esenzione, è necessaria una documentazione clinica preventiva, rilasciata prima dell’intervento, che evidenzi in modo puntuale il nesso tra la condizione patologica e la prestazione. Può redigere tale attestazione qualunque medico abilitato, anche lo stesso professionista che esegue l’intervento.

Decorrenza delle nuove regole IVA

Le nuove regole sull’esenzione IVA sono operative dal 17 dicembre 2023, con effetto:

  • sulle fatture emesse e sui pagamenti effettuati da tale data in poi.
  • Per le prestazioni antecedenti a quella data:
    • se è stata applicata l’esenzione IVA, questa resta valida anche senza documentazione terapeutica.
    • Se è stata applicata l’IVA ordinaria, l’imposta versata non può essere rimborsata.

Detrazione IRPEF: quando spetta

La normativa fiscale (art. 15, comma 1, lett. c, TUIR) prevede la detrazione IRPEF del 19% anche per spese di chirurgia o medicina estetica, ma solo se l’intervento ha una finalità terapeutica certificata.

Condizioni necessarie per la detrazione:

  • Finalità terapeutica accertata, ad esempio per:
    • correggere malformazioni congenite;
    • trattare traumi o patologie;
    • ripristinare funzionalità fisiologiche compromesse.
  • Fattura dettagliata, rilasciata da medico o struttura sanitaria, che descriva con precisione la natura della prestazione.
  • Prescrizione medica preventiva, che attesti la necessità clinica dell’intervento.
  • Pagamento tracciabile, effettuato con strumenti che permettano l’identificazione del beneficiario (bonifici, carte, assegni, ecc.).

Eccezione: è ammesso il pagamento in contanti solo se la prestazione è resa da strutture pubbliche o convenzionate con il SSN.

Conclusioni

Il nuovo quadro normativo e interpretativo impone ai professionisti della chirurgia e medicina estetica di prestare particolare attenzione alla documentazione clinica e alle modalità di fatturazione, per garantire il corretto trattamento fiscale delle prestazioni rese.

Per i pazienti, la possibilità di ottenere l’esenzione IVA o la detrazione IRPEF è strettamente legata alla dimostrazione dell’effettiva finalità terapeutica dell’intervento.