Con la Sentenza n. 29746 dell’11 novembre 2025, la Corte di Cassazione ha chiarito un punto centrale del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII): chi può essere considerato “consumatore” ai fini dell’accesso al piano di ristrutturazione dei debiti previsto dall’art. 67 del D.Lgs. 14/2019.
Secondo la Suprema Corte, il CCII definisce come “consumatore” la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Questo vale anche se la persona è socia di una società regolata dai capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del Codice civile.
La qualifica di consumatore, quindi, spetta solo alle persone fisiche. Tuttavia, una stessa persona fisica che svolge un’attività imprenditoriale o professionale può essere considerata consumatore quando stipula un contratto destinato a soddisfare esigenze della vita quotidiana, completamente estranee alla propria attività.
Al contrario, devono essere qualificati come “professionisti” – siano essi persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private – tutti coloro che concludono un contratto per uno scopo collegato alla propria attività imprenditoriale o professionale, anche se non direttamente riconducibile alla loro attività principale.
La sentenza offre quindi un criterio chiaro e aggiornato per distinguere la figura del consumatore da quella del professionista, con effetti diretti sull’accesso agli strumenti di ristrutturazione dei debiti previsti dal Codice della crisi.