Il regime forfetario rappresenta una soluzione fiscale spesso utilizzata dai professionisti, inclusi quelli in ambito odontoiatrico. Tuttavia, sia in fase di avvio dell’attività sia nel corso degli anni, è fondamentale verificare la presenza dei requisiti per l’accesso e il mantenimento del regime.
Nel tempo, l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti attraverso circolari e risposte a interpelli, che aiutano a comprendere meglio le regole applicative.
I principali documenti di prassi
Tra i documenti più rilevanti si segnalano:
- la Circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, primo intervento interpretativo sul regime forfetario
- la Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, che approfondisce le cause ostative legate alle partecipazioni societarie
- la Circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023, che chiarisce le modalità di uscita dal regime in caso di superamento dei 100.000 euro di compensi
Il limite di ricavi e compensi
Per accedere o rimanere nel regime forfetario, i ricavi o compensi percepiti nell’anno precedente non devono superare 85.000 euro.
È quindi essenziale individuare correttamente quali proventi rientrano nel calcolo.
Proventi che concorrono al limite
Rientrano nel limite:
- i compensi per incarichi di amministratore, anche se svolti nella stessa struttura in cui si esercita la professione
- i proventi derivanti da diritto d’autore, che devono essere indicati nei righi LM22-LM27 con applicazione dell’abbattimento forfetario
- l’addebito del bollo da 2 euro in fattura, che costituisce parte del compenso e rileva anche ai fini contributivi
- i redditi da lavoro sportivo, anche se non imponibili fino a 15.000 euro, che comunque rilevano per il limite
Proventi che non concorrono al limite
Non rilevano invece:
- i compensi percepiti ma non spettanti e successivamente restituiti, se non imputabili al contribuente
- le indennità sostitutive di reddito (come la maternità), che concorrono al reddito ma non al limite dei compensi
- l’autoconsumo, che rileva solo prima dell’ingresso nel regime
Partecipazioni societarie: quando diventano causa ostativa
Il possesso di partecipazioni può impedire l’accesso o la permanenza nel regime forfetario.
Costituiscono causa ostativa:
- la partecipazione in società di persone (snc o sas)
- il controllo diretto o indiretto di una srl con attività riconducibile a quella svolta individualmente
Alcuni chiarimenti operativi:
- un professionista con partecipazione al 50% in una srl, che svolge attività analoga e fattura alla stessa, non può accedere al regime
- una partecipazione del 49% in una STP può comunque configurare controllo e quindi precludere il regime
- anche la nuda proprietà di quote in una sas è causa ostativa
Non costituisce invece causa ostativa:
- la partecipazione in una società semplice immobiliare, in quanto non produce reddito d’impresa o di lavoro autonomo
Redditi da lavoro dipendente o pensione
Un ulteriore limite riguarda i redditi da lavoro dipendente o assimilati.
Non è possibile accedere o restare nel regime se tali redditi superano:
- 30.000 euro (limite ordinario)
- 35.000 euro per gli anni 2024-2025
Alcuni chiarimenti:
- non si considerano gli arretrati soggetti a tassazione separata
- rientrano invece i premi di risultato tassati con imposta sostitutiva
- la cessazione del rapporto di lavoro deve avvenire entro l’anno precedente, altrimenti il regime non è applicabile
Altri chiarimenti rilevanti
L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori indicazioni operative:
- il passaggio da contabilità semplificata a regime forfetario non richiede il rispetto del vincolo triennale
- chi applica erroneamente il regime ordinario con IVA non può correggere tramite note di credito, in quanto si considera una scelta implicita
- l’aliquota agevolata del 5% non si applica se l’attività è stata inizialmente avviata in regime ordinario per presenza di cause ostative
- i medici di medicina generale convenzionati con il SSN possono essere esonerati dalla fattura elettronica, se il cedolino contiene i dati richiesti
Uscita dal regime forfetario
L’uscita dal regime può avvenire:
- in corso d’anno, solo se i compensi superano i 100.000 euro
- dall’anno successivo, in tutti gli altri casi
Considerazioni finali
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate evidenziano come il regime forfetario richieda un monitoraggio costante dei requisiti.
La corretta individuazione dei compensi rilevanti, la gestione delle partecipazioni societarie e la verifica dei redditi percepiti rappresentano elementi fondamentali per evitare l’esclusione dal regime o errori applicativi.
In un contesto professionale complesso come quello sanitario e odontoiatrico, l’attenzione a questi aspetti diventa ancora più rilevante per garantire una gestione fiscale corretta e conforme.