Il regime forfetario rappresenta una soluzione fiscale spesso utilizzata dai professionisti, inclusi quelli in ambito odontoiatrico. Tuttavia, sia in fase di avvio dell’attività sia nel corso degli anni, è fondamentale verificare la presenza dei requisiti per l’accesso e il mantenimento del regime.

Nel tempo, l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti attraverso circolari e risposte a interpelli, che aiutano a comprendere meglio le regole applicative.

I principali documenti di prassi

Tra i documenti più rilevanti si segnalano:

  • la Circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, primo intervento interpretativo sul regime forfetario 
  • la Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, che approfondisce le cause ostative legate alle partecipazioni societarie 
  • la Circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023, che chiarisce le modalità di uscita dal regime in caso di superamento dei 100.000 euro di compensi 

Il limite di ricavi e compensi

Per accedere o rimanere nel regime forfetario, i ricavi o compensi percepiti nell’anno precedente non devono superare 85.000 euro.

È quindi essenziale individuare correttamente quali proventi rientrano nel calcolo.

Proventi che concorrono al limite

Rientrano nel limite:

  • i compensi per incarichi di amministratore, anche se svolti nella stessa struttura in cui si esercita la professione 
  • i proventi derivanti da diritto d’autore, che devono essere indicati nei righi LM22-LM27 con applicazione dell’abbattimento forfetario 
  • l’addebito del bollo da 2 euro in fattura, che costituisce parte del compenso e rileva anche ai fini contributivi 
  • i redditi da lavoro sportivo, anche se non imponibili fino a 15.000 euro, che comunque rilevano per il limite 

Proventi che non concorrono al limite

Non rilevano invece:

  • i compensi percepiti ma non spettanti e successivamente restituiti, se non imputabili al contribuente 
  • le indennità sostitutive di reddito (come la maternità), che concorrono al reddito ma non al limite dei compensi 
  • l’autoconsumo, che rileva solo prima dell’ingresso nel regime 

Partecipazioni societarie: quando diventano causa ostativa

Il possesso di partecipazioni può impedire l’accesso o la permanenza nel regime forfetario.

Costituiscono causa ostativa:

  • la partecipazione in società di persone (snc o sas) 
  • il controllo diretto o indiretto di una srl con attività riconducibile a quella svolta individualmente 

Alcuni chiarimenti operativi:

  • un professionista con partecipazione al 50% in una srl, che svolge attività analoga e fattura alla stessa, non può accedere al regime 
  • una partecipazione del 49% in una STP può comunque configurare controllo e quindi precludere il regime 
  • anche la nuda proprietà di quote in una sas è causa ostativa 

Non costituisce invece causa ostativa:

  • la partecipazione in una società semplice immobiliare, in quanto non produce reddito d’impresa o di lavoro autonomo 

Redditi da lavoro dipendente o pensione

Un ulteriore limite riguarda i redditi da lavoro dipendente o assimilati.

Non è possibile accedere o restare nel regime se tali redditi superano:

  • 30.000 euro (limite ordinario) 
  • 35.000 euro per gli anni 2024-2025 

Alcuni chiarimenti:

  • non si considerano gli arretrati soggetti a tassazione separata 
  • rientrano invece i premi di risultato tassati con imposta sostitutiva 
  • la cessazione del rapporto di lavoro deve avvenire entro l’anno precedente, altrimenti il regime non è applicabile 

Altri chiarimenti rilevanti

L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori indicazioni operative:

  • il passaggio da contabilità semplificata a regime forfetario non richiede il rispetto del vincolo triennale 
  • chi applica erroneamente il regime ordinario con IVA non può correggere tramite note di credito, in quanto si considera una scelta implicita 
  • l’aliquota agevolata del 5% non si applica se l’attività è stata inizialmente avviata in regime ordinario per presenza di cause ostative 
  • i medici di medicina generale convenzionati con il SSN possono essere esonerati dalla fattura elettronica, se il cedolino contiene i dati richiesti 

Uscita dal regime forfetario

L’uscita dal regime può avvenire:

  • in corso d’anno, solo se i compensi superano i 100.000 euro 
  • dall’anno successivo, in tutti gli altri casi 

Considerazioni finali

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate evidenziano come il regime forfetario richieda un monitoraggio costante dei requisiti.

La corretta individuazione dei compensi rilevanti, la gestione delle partecipazioni societarie e la verifica dei redditi percepiti rappresentano elementi fondamentali per evitare l’esclusione dal regime o errori applicativi.

In un contesto professionale complesso come quello sanitario e odontoiatrico, l’attenzione a questi aspetti diventa ancora più rilevante per garantire una gestione fiscale corretta e conforme.