Le prestazioni occasionali sono una particolare tipologia di lavoro autonomo, non di natura commerciale, che devono essere svolte occasionalmente e non in maniera continuativa.
Regolamentate dall’articolo 2222 del Codice Civile e dal capitolato INPS sui trattamenti contributivi, sono state interessate da alcune importanti novità che vale la pena approfondire.
La riforma sul lavoro occasionale
Nell’ambito del c.d. “Decreto Fiscale” sono stati introdotti nuovi obblighi a carico del datore di lavoro, finalizzati al monitoraggio e al contrasto a forme elusive.
Come previsto dall’art. 13, D.L. n. 146/2021, il committente ha l’obbligo di comunicare l’avvio dell’attività affidata al lavoratore occasionale tramite l’invio di una preventiva comunicazione al competente Ispettorato del Lavoro mediante sms o posta certificata.
Chi sono i soggetti interessati alla comunicazione
I soggetti giuridici interessati all’invio della comunicazione all’ispettorato del lavoro sono tutti coloro che operano in qualità di imprenditori.
La tipologia di rapporto da notificare interessa i lavoratori autonomi occasionali, ovvero tutti i soggetti inquadrabili nella definizione di cui all’art. 2222 c.c. – coloro che si obbligano a compiere verso un corrispettivo, un’opera o servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente – e per i quali è applicabile il regime fiscale ai sensi dell’art. 67 comma 1 lettera l) del TUIR.
Al contrario, sono esenti dal nuovo obbligo normativo:
- la Pubblica Amministrazione;
- i datori di lavoro domestici;
- i professionisti iscritti ad un albo;
- le organizzazioni sindacali;
- i partiti politici;
- le organizzazioni culturali e religiose;
- le ONLUS;
- i committenti digitali (app di delivery o piattaforme di freelancing).
Come si fa la comunicazione all’ispettorato del lavoro
La comunicazione deve essere inviata all’ispettorato del lavoro tramite posta elettronica ordinaria o sms, in attesa che venga stabilita dall’ente preposto una procedura specifica pensata ad hoc.
Nel testo, vanno specificati:
- i dati del committente e del prestatore;
- il luogo della prestazione;
- la descrizione sintetica dell’attività svolta;
- la data di inizio e la durata della prestazione;
- il compenso
In caso di mancata comunicazione sono previste delle sanzioni amministrative, da 500 a 2.500 €, in relazione a ciascun rapporto di lavoro non comunicato.
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