Veniva richiesto un chiarimento in merito alla contribuzione previdenziale da applicare al compenso amministratore in qualità di medico odontoiatra. 

L’ENPAM chiarisce che i redditi degli odontoiatri, anche quelli derivanti dalla carica di amministratore,  sono di competenza esclusiva della Fondazione Enpam ed i relativi contributi previdenziali sono da versare direttamente da ciascun professionista unicamente a favore della gestione “Quota B” del Fondo di Previdenza Generale Enpam e non presso la Gestione Separata dell’INPS.

Secondo il Regolamento del Fondo di Previdenza Generale Enpam, i redditi imponibili presso la Quota B includono tutti i redditi, i compensi, gli utili ed emolumenti derivanti dallo svolgimento, in qualunque forma, dell’attività medica e odontoiatrica o di attività comunque attribuita all’iscritto in ragione della particolare competenza professionale

In particolare, l’art. 3 comma 2, del Regolamento del Fondo Generale Enpam,  include all’assoggettamento previdenziale tutti i redditi di lavoro autonomo svolto in forma individuale o associata, i redditi da collaborazione, da contratti a progetto e di lavoro autonomo occasionale se connessi con la competenza professionale medica – odontoiatrica, oltre ai redditi percepiti per incarichi di amministratore di società o enti la cui attività sia oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della professione.

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate con circolare n. 105 del 12 dicembre 2001, ha affermato che l’attrazione nella sfera professionale opera non soltanto nell’ipotesi in cui lo svolgimento di tale attività sia espressamente ricompresa nell’ambito di quanto svolto nell’ambito della propria professione ma anche tutte le attività oggettivamente collegate alle mansioni tipiche della professione abituale.

Si precisa che l’iscrizione presso la Gestione Separata dell’INPS è prevista solo per alcune categorie di lavoratori autonomi o parasubordinati il cui lavoro non è coperto da assicurazione previdenziale. 

In sintesi, gli odontoiatri devono considerare tutti i loro compensi e altri redditi imponibili ai fini della compilazione e dell’invio del Modello D alla Fondazione Enpam entro il 31 luglio di ogni anno e procedere al versamento del contributo soggettivo dovuto alla Quota B entro il 31 ottobre.

È importante essere al corrente di queste normative previdenziali per garantire la conformità e la corretta gestione dei contributi previdenziali.

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