La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) ha introdotto alcune modifiche rilevanti riguardo al versamento del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) al Fondo di Tesoreria INPS. Le novità riguardano soprattutto i criteri con cui si individua l’obbligo per i datori di lavoro di versare il TFR maturando dei dipendenti al Fondo.

Le prime indicazioni operative sono state fornite dall’INPS con la Circolare n. 12 del 5 febbraio 2026.

Di seguito una sintesi chiara delle principali modifiche.

Come funzionava prima della riforma

Nella disciplina precedente, l’obbligo di versare il TFR al Fondo di Tesoreria dipendeva dal numero di dipendenti dell’azienda.

  • Per le imprese già attive al 31 dicembre 2006, la verifica della soglia dimensionale veniva effettuata considerando la media annuale dei lavoratori nel 2006.
  • Per le aziende nate dopo il 31 dicembre 2006, si prendeva come riferimento la media dei dipendenti nel primo anno di attività.

Se nel primo anno l’azienda non raggiungeva la soglia dimensionale, l’obbligo di versamento non scattava neppure negli anni successivi, anche in presenza di un aumento del numero dei lavoratori.

Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026

Dal 1° gennaio 2026 cambia il criterio di individuazione delle aziende obbligate al versamento.

La norma introduce infatti un criterio dinamico, che considera anche la crescita del numero dei dipendenti negli anni successivi alla nascita dell’impresa.

In pratica, l’obbligo riguarda anche i datori di lavoro che:

  • hanno raggiunto la soglia dimensionale dei 50 dipendenti in anni successivi all’avvio dell’attività;
  • raggiungono tale soglia in qualsiasi anno successivo all’inizio dell’attività.

La verifica viene effettuata sulla base della media annuale dei lavoratori nell’anno solare precedente rispetto al periodo di paga considerato.

Le nuove soglie dimensionali

La normativa introduce soglie diverse a seconda del periodo:

  • 60 dipendenti per i periodi di paga relativi agli anni 2026 e 2027
  • 50 dipendenti per i periodi dal 2028 al 2031
  • 40 dipendenti per i periodi di paga dal 1° gennaio 2032

Il requisito dimensionale è sempre determinato sulla base della media annuale dei lavoratori nell’anno solare precedente.

Ad esempio:

  • se nel 2025 non viene raggiunta la soglia prevista, nel 2026 non scatta l’obbligo;
  • se nel 2026 l’azienda supera la soglia, l’obbligo partirà dal 1° gennaio 2027.

Criterio statico e criterio dinamico

Dopo la riforma convivono due criteri.

Criterio statico
Utilizzato nel primo anno di attività, per verificare il numero di dipendenti iniziali.

Criterio dinamico
Utilizzato negli anni successivi, considerando la media dei lavoratori nell’anno precedente.
Questo può determinare l’insorgenza dell’obbligo anche in un momento successivo alla nascita dell’azienda.

Chi è obbligato al versamento

Secondo le indicazioni dell’INPS, il versamento al Fondo di Tesoreria riguarda:

  • tutti i datori di lavoro privati, esclusi i datori di lavoro domestico;
  • organismi pubblici privatizzati ed enti pubblici economici, per i rapporti di lavoro soggetti alla disciplina del TFR prevista dall’art. 2120 del Codice civile.

Sono invece esclusi:

  • i dipendenti della Pubblica Amministrazione, salvo i casi in cui il rapporto sia regolato integralmente dal diritto privato con applicazione dell’art. 2120 del Codice civile.

L’obbligo riguarda inoltre anche i lavoratori occupati all’estero quando il datore di lavoro accantona comunque il TFR secondo la normativa civilistica.

Effetti delle operazioni societarie

In caso di trasferimento di personale o operazioni societarie, l’obbligo segue alcune regole:

  • se i lavoratori passano alle dipendenze di un datore di lavoro già obbligato, il versamento al Fondo deve essere effettuato anche per questi dipendenti, dal periodo di paga successivo al trasferimento;
  • se il personale passa a un datore di lavoro non obbligato, il nuovo datore deve versare il TFR solo per i lavoratori trasferiti.

Rapporto con la previdenza complementare

Per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, a partire dal 1° luglio, il versamento al Fondo di Tesoreria avviene solo se il lavoratore:

  • entro 60 giorni dall’assunzione
  • dichiara espressamente di non aderire alla previdenza complementare.

In questo caso il TFR resta disciplinato dall’art. 2120 del Codice civile e, se l’azienda possiede i requisiti dimensionali, le quote maturate devono essere versate al Fondo di Tesoreria.

Per i lavoratori non di prima assunzione che non aderiscono alla previdenza complementare, il TFR maturando continua ad essere versato al Fondo se il datore di lavoro supera le soglie dimensionali previste.

Come si calcola la quota di TFR da versare

La quota mensile da conferire al Fondo si calcola sulla base della retribuzione utile ai fini del TFR.

L’importo è determinato applicando:

  • l’aliquota 7,41% (1/13,5) della retribuzione utile.

Dalla quota così calcolata va poi detratto il contributo dello 0,50% IVS, quando dovuto.

Come si calcola il numero dei dipendenti

La media annuale dei lavoratori si calcola considerando:

  • tutti i lavoratori subordinati dell’azienda;
  • indipendentemente dalla tipologia contrattuale.

I lavoratori part-time sono conteggiati in proporzione all’orario di lavoro rispetto al tempo pieno.

Il calcolo deve riguardare solo i mesi di effettiva attività aziendale, escludendo eventuali periodi di sospensione dell’attività.

Adempimenti per le aziende

Le aziende che rientrano nei requisiti dimensionali devono:

  • inviare una dichiarazione all’INPS tramite il modello SC34;
  • richiedere il codice di autorizzazione “1R”, che identifica le aziende obbligate al versamento al Fondo di Tesoreria.

I datori di lavoro che possiedono già questo codice devono comunque verificare il requisito dimensionale previsto dalla nuova normativa.

Periodi pregressi

La circolare INPS disciplina anche alcune situazioni particolari.

Le aziende nate nel 2025 che raggiungono almeno 50 dipendenti nello stesso anno devono versare le quote di TFR anche per i mesi precedenti, a partire dall’inizio dell’attività.

Le aziende costituite prima del 2025 che raggiungono nel 2025 il limite di 60 dipendenti devono invece versare le quote di TFR dal 1° gennaio 2026.

In questi casi l’obbligo può essere assolto entro il 16 maggio 2026, utilizzando nel flusso UniEmens il nuovo codice causale “CF05”.