La Corte di Giustizia UE è recentemente intervenuta sul tema della detrazione IVA per i beni e i servizi necessari allo svolgimento dell’attività sanitaria, chiarendo alcuni aspetti importanti per le strutture che effettuano sia prestazioni esenti IVA sia prestazioni imponibili.

La questione riguarda in particolare l’applicazione del cosiddetto “pro-rata” di detrazione IVA previsto nei casi in cui un soggetto svolga contemporaneamente attività che danno diritto alla detrazione e attività che non lo consentono.

Il principio chiarito dalla Corte di Giustizia UE

Con la sentenza del 19 marzo 2026 (Causa C-513/24), la Corte di Giustizia UE ha stabilito che il semplice fatto che un bene o un servizio sia obbligatorio per legge ai fini dell’esercizio dell’attività sanitaria non consente automaticamente di considerarlo una “spesa generale” detraibile tramite pro-rata.

Secondo i Giudici europei, occorre verificare concretamente se esista un “nesso diretto e immediato” tra il bene acquistato e le attività imponibili IVA svolte dalla struttura sanitaria.

Solo in presenza di tale collegamento è possibile applicare il pro-rata di detrazione.

Il caso esaminato dalla Corte

La vicenda riguardava una struttura ospedaliera ceca che svolgeva:

  • prestazioni sanitarie esenti IVA;
  • prestazioni supplementari soggette a IVA.

La società aveva calcolato la detrazione IVA applicando il pro-rata anche a costi relativi ad attrezzature tecniche e materiali richiesti dalla normativa nazionale per poter esercitare l’attività sanitaria.

L’Amministrazione finanziaria contestava però parte della detrazione, sostenendo che tali beni fossero destinati prevalentemente alle attività sanitarie esenti.

Secondo la struttura sanitaria, invece, quelle spese dovevano essere considerate “spese generali”, poiché senza tali attrezzature non sarebbe stato possibile ottenere l’autorizzazione necessaria per svolgere sia le prestazioni sanitarie sia i servizi complementari imponibili.

Quando il pro-rata può essere applicato

La Corte di Giustizia ha precisato che l’obbligo normativo di acquistare determinate attrezzature non basta, da solo, a dimostrare il diritto alla detrazione IVA.

È necessario valutare caso per caso:

  • se le attrezzature siano utilizzate esclusivamente per prestazioni sanitarie esenti;
  • oppure se siano impiegate anche per attività imponibili IVA.

Nel primo caso, non spetta alcuna detrazione IVA.

Nel secondo caso, invece, può trovare applicazione il pro-rata previsto dalla normativa IVA.

Solo qualora non sia possibile collegare direttamente il bene a specifiche operazioni, sarà necessario verificare se il costo possa essere qualificato come spesa generale dell’intera attività economica.

Il riferimento alla normativa italiana

In Italia il tema è disciplinato dall’art. 19-bis del DPR n. 633/72.

La norma prevede che i soggetti che svolgono contemporaneamente attività imponibili ed esenti detraggano l’IVA applicando una percentuale unica di detrazione, cioè il cosiddetto “pro-rata generale”.

La Corte di Giustizia UE aveva già confermato, con una precedente ordinanza del 2012, la compatibilità della normativa italiana con la Direttiva IVA europea.

Anche la Corte di Cassazione italiana ha più volte ribadito il principio secondo cui:

  • l’IVA relativa a beni e servizi utilizzati per prestazioni sanitarie esenti non è detraibile;
  • se il soggetto svolge anche attività imponibili, la detrazione è ammessa nei limiti del pro-rata.

Le indicazioni operative per strutture e professionisti sanitari

La sentenza conferma un principio importante: il diritto alla detrazione IVA tramite pro-rata non può essere riconosciuto automaticamente solo perché determinate attrezzature sono obbligatorie per legge.

Per studi medici, poliambulatori, cliniche e strutture sanitarie diventa quindi fondamentale documentare in modo preciso:

  • l’effettivo utilizzo delle attrezzature;
  • il collegamento con eventuali attività imponibili IVA;
  • la presenza del “nesso diretto e immediato” richiesto dalla normativa europea.

La valutazione deve essere effettuata concretamente sul singolo bene o servizio acquistato e non in modo generico sull’intera attività svolta.