La Legge n. 199/2025 ha reintrodotto l’iper ammortamento per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 in beni strumentali destinati alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e in beni finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo.

Con il Decreto attuativo del 4 maggio 2026, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha definito modalità operative, comunicazioni obbligatorie e documentazione necessaria per accedere all’agevolazione.

Quali investimenti sono agevolabili

L’iper ammortamento riguarda:

  • beni strumentali materiali e immateriali nuovi funzionali alla trasformazione digitale e tecnologica dell’impresa, ricompresi nelle Tabelle IV e V della Legge n. 199/2025 e interconnessi al sistema aziendale;
  • beni materiali nuovi destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo.

Il Decreto Fiscale n. 38/2026 ha inoltre eliminato il vincolo che limitava il beneficio ai beni prodotti in Stati UE o SEE.

Per quanto riguarda i software, il Decreto attuativo non ha esteso l’agevolazione ai servizi SaaS utilizzati in cloud tramite abbonamento. Restano quindi agevolabili esclusivamente i software stand alone acquisiti in proprietà oppure tramite licenza d’uso iscrivibile tra le immobilizzazioni immateriali.

Le percentuali di maggiorazione

La maggiorazione del costo di acquisizione varia in base all’importo dell’investimento:

Importo inve

stimento

Maggiorazione
Fino a 2,5 milioni di euro 180%
Oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni 100%
Oltre 10 milioni e fino a 20 milioni 50%

 

La maggiorazione rileva ai fini delle imposte sui redditi dal periodo d’imposta in cui viene inviata al GSE la comunicazione di completamento, a condizione che il bene sia entrato in funzione nello stesso periodo.

L’agevolazione è utilizzabile soltanto dopo l’esito positivo delle verifiche effettuate dal GSE.

Comunicazioni obbligatorie al GSE

Per accedere all’iper ammortamento è necessario inviare al GSE tre comunicazioni telematiche distinte. Il mancato invio impedisce il perfezionamento della procedura.

Comunicazione preventiva

Va inviata per ciascuna struttura produttiva e deve contenere, tra le altre informazioni:

  • dati identificativi dell’impresa;
  • tipologia e ammontare degli investimenti;
  • data prevista di interconnessione;
  • dati relativi agli investimenti per autoproduzione energetica;
  • indicazione della maggiorazione applicata.

Comunicazione di conferma

Entro 60 giorni dalla comunicazione di esito positivo del GSE, l’impresa deve trasmettere la conferma dell’investimento indicando:

  • data e importo del pagamento dell’ultima quota di acconto;
  • raggiungimento del 20% del costo di acquisizione del bene;
  • riferimenti delle fatture relative ai costi agevolabili.

Per i beni in leasing, il requisito del 20% si considera soddisfatto con la stipula del contratto e con l’impegno della società di leasing verso il fornitore.

La comunicazione di conferma non può riguardare beni diversi o importi superiori rispetto a quelli indicati nella comunicazione preventiva.

Comunicazione di completamento

Una volta completato l’investimento e avvenuta l’interconnessione dei beni, l’impresa deve inviare la comunicazione di completamento entro il 15 novembre 2028.

Alla comunicazione devono essere allegati:

  • perizia tecnica asseverata;
  • certificazione contabile.

Anche in questo caso non è possibile indicare beni diversi o importi superiori rispetto alla comunicazione di conferma.

Per gli impianti destinati all’autoproduzione energetica rileva la data di fine lavori, comprensiva dell’installazione delle apparecchiature e del completamento delle opere necessarie al funzionamento dell’impianto.

Comunicazioni annuali di monitoraggio

Dal momento dell’invio della prima comunicazione preventiva e fino al termine della fruizione dell’agevolazione, l’impresa deve inoltre inviare:

  • entro il 20 gennaio di ogni anno, una comunicazione periodica con investimenti effettuati, costi sostenuti e previsione di utilizzo del beneficio;
  • entro il 30 giugno di ogni anno, una comunicazione integrativa con il piano di ammortamento e le quote imputate a ciascun esercizio.

Modalità di invio

Tutte le comunicazioni devono essere trasmesse tramite la piattaforma informatica disponibile nell’Area Clienti del sito del GSE, accessibile tramite SPID o CIE.

I modelli operativi e le date di apertura della piattaforma saranno definiti con successivi Decreti del MiMiT.

Documentazione richiesta

Per ottenere l’iper ammortamento è necessario predisporre specifica documentazione tecnica e contabile.

Perizia tecnica asseverata

Le caratteristiche tecniche dei beni e l’interconnessione al sistema aziendale devono essere certificate tramite:

  • perizia asseverata di un ingegnere o perito industriale iscritto all’Albo;
    oppure
  • attestazione rilasciata da un ente di certificazione accreditato.

Certificazione contabile

L’effettivo sostenimento delle spese deve risultare da una certificazione contabile rilasciata dal revisore legale.

Per le imprese non obbligate alla revisione legale, la certificazione deve essere predisposta da un revisore legale o da una società di revisione.

Investimenti per autoproduzione di energia

Sono agevolabili anche specifici investimenti collegati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, tra cui:

  • gruppi di generazione elettrica;
  • trasformatori e misuratori;
  • impianti per energia termica;
  • sistemi di accumulo;
  • impianti di stoccaggio dell’energia;
  • servizi ausiliari di impianto.

Per gli impianti elettrici, la producibilità massima non può superare il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva.

Quando si perde l’agevolazione

La decadenza totale o parziale dal beneficio può verificarsi in diversi casi, tra cui:

  • cessione del bene durante il periodo di fruizione senza sostituzione con un bene analogo o superiore;
  • trasferimento del bene all’estero;
  • assenza dei requisiti richiesti;
  • documentazione irregolare o non conservata;
  • false dichiarazioni;
  • impossibilità di effettuare controlli;
  • altre violazioni che determinano la non spettanza dell’agevolazione.

Per le imprese interessate, il nuovo iper ammortamento rappresenta quindi un’opportunità importante, ma accompagnata da una procedura articolata e da obblighi documentali e comunicativi particolarmente rigorosi.