La detrazione dell’IVA sui veicoli stradali a motore rappresenta un tema ricorrente per imprese e professionisti, inclusi i titolari di studi odontoiatrici. La normativa distingue in modo netto tra utilizzo esclusivo del veicolo nell’attività e utilizzo non esclusivo (promiscuo), prevedendo percentuali di detrazione differenti.

Di seguito riepiloghiamo le regole principali, così come disciplinate dall’art. 19-bis1 del DPR 633/72.

Quando l’IVA è detraibile al 40%

La regola generale riguarda i veicoli utilizzati in modo non esclusivo nell’attività, cioè sia per esigenze professionali sia per fini privati.

In questi casi, l’IVA è detraibile in misura forfettaria pari al 40% per:

  • acquisto o importazione del veicolo;
  • carburanti e lubrificanti;
  • leasing e noleggio;
  • spese di custodia, manutenzione e riparazione;
  • pedaggi e transiti stradali.

La quota restante del 60% è considerata automaticamente riferita all’uso privato e non richiede alcun calcolo di inerenza caso per caso.

Effetti ai fini IVA dell’uso privato

Quando si applica la detrazione forfettaria del 40%:

  • l’uso personale o familiare del veicolo da parte dell’imprenditore;
  • la messa a disposizione gratuita ai dipendenti;

non costituiscono operazioni rilevanti ai fini IVA.

La percentuale del 40% è considerata inderogabile: non è possibile detrarre l’IVA al 100% e tassare separatamente l’utilizzo privato.

Quando l’IVA è detraibile al 100%

La detrazione integrale dell’IVA è ammessa solo quando il veicolo è utilizzato esclusivamente nell’esercizio dell’attività.

È fondamentale sottolineare che:

  • l’“utilizzo esclusivo” non coincide con il fatto che il veicolo sia “oggetto dell’attività”;
  • l’utilizzo esclusivo deve essere sostenibile e dimostrabile.

In assenza di prova dell’uso esclusivo, si applica automaticamente la detrazione forfettaria del 40%, indipendentemente dalla percentuale effettiva di utilizzo privato.

La detrazione al 100% resta comunque subordinata all’assenza di limitazioni derivanti da operazioni esenti o non soggette a IVA.

Veicoli concessi ai dipendenti con corrispettivo

Un caso particolare riguarda i veicoli:

  • acquistati, presi in leasing o a noleggio dal datore di lavoro;
  • concessi in uso promiscuo ai dipendenti dietro pagamento di un corrispettivo specifico.

In questa situazione, il veicolo è considerato utilizzato esclusivamente nell’attività.
La messa a disposizione a pagamento costituisce un’operazione rilevante ai fini IVA e consente la detrazione integrale dell’imposta, salvo le consuete limitazioni legate ad operazioni esenti.

Agenti di commercio e veicoli oggetto dell’attività propria

Le limitazioni forfettarie del 40% non si applicano:

  • agli agenti e rappresentanti di commercio;
  • alle imprese per cui i veicoli costituiscono oggetto dell’attività propria (ad esempio concessionari, società di leasing o noleggio).

In questi casi, la detrazione IVA è integrale, ma deve essere applicata secondo i principi generali di inerenza previsti dall’art. 19 del DPR 633/72.

L’eventuale limitazione della detrazione:

  • non avviene in modo forfettario;
  • deve basarsi su criteri oggettivi e coerenti;
  • può risultare in una percentuale diversa dal 40%.

Motocicli di cilindrata superiore a 350 cc

Per i motocicli con cilindrata oltre i 350 cc, l’IVA è totalmente indetraibile, salvo che:

  • il mezzo costituisca oggetto dell’attività propria dell’impresa (come per concessionari, leasing o noleggio).

Pagamenti tracciabili: requisito indispensabile

Per poter esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA su tutte le spese relative ai veicoli, è obbligatorio utilizzare metodi di pagamento tracciabili, come:

  • carte di credito;
  • bancomat;
  • altri strumenti indicati nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2018.

Quali veicoli rientrano nella disciplina

La normativa non fa riferimento alla classificazione del Codice della strada, ma ai veicoli stradali a motore, ossia quelli:

  • diversi da trattori agricoli o forestali;
  • normalmente destinati al trasporto di persone o cose;
  • con massa massima autorizzata fino a 3.500 kg;
  • con massimo 8 posti a sedere, escluso il conducente.