Nel settore odontoiatrico è sempre più frequente che studi strutturati o società di servizi collegate mettano a disposizione dei dipendenti un’autovettura in uso promiscuo, ossia utilizzabile sia per esigenze lavorative sia per finalità personali.

Con la risposta a interpello n. 14 del 21 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un aspetto molto pratico che riguarda la tassazione di questi veicoli quando il dipendente partecipa economicamente al costo sostenuto dall’azienda.

Il valore convenzionale del fringe benefit

Quando un’autovettura viene concessa in uso promiscuo al dipendente, il beneficio che ne deriva costituisce un fringe benefit e deve essere determinato secondo quanto previsto dall’art. 51, comma 4, del TUIR.

La norma stabilisce un valore convenzionale, calcolato con criteri forfetari, che rappresenta il reddito da assoggettare a tassazione in capo al lavoratore.

In pratica, anche se il costo effettivo sostenuto dall’azienda è superiore, ai fini fiscali rileva il valore determinato secondo le regole del TUIR.

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate

Nel caso oggetto dell’interpello, la società chiedeva ai dipendenti di partecipare interamente all’onere sostenuto per l’assegnazione del veicolo in uso promiscuo.

Il punto centrale era capire come trattare fiscalmente le somme trattenute al dipendente, soprattutto quando l’importo versato supera il valore convenzionale del fringe benefit.

La possibilità di azzerare il fringe benefit

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il dipendente può concorrere all’onere complessivo sostenuto dalla società fino ad azzerare il valore del fringe benefit.

Questo avviene tramite una trattenuta mensile che, nell’arco di dodici mesi, corrisponda al valore del fringe benefit determinato ai sensi dell’art. 51, comma 4, lettera a), del TUIR.

In sostanza, se il dipendente rimborsa all’azienda un importo pari al valore convenzionale del benefit, il fringe benefit può essere neutralizzato e non genera imponibile.

Cosa accade se il dipendente paga di più

Il chiarimento più rilevante riguarda però l’ipotesi in cui il dipendente versi somme ulteriori rispetto al valore convenzionale.

Secondo l’Agenzia delle Entrate:

  • le somme eccedenti il valore determinato ai sensi dell’art. 51, comma 4, del TUIR non possono essere considerate irrilevanti fiscalmente;
  • tali importi devono essere trattenuti dall’importo “netto” della retribuzione variabile;
  • il valore del fringe benefit eccedente quello convenzionale concorre alla formazione del reddito complessivo di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, comma 1, del TUIR.

In altre parole, la parte eccedente rispetto al valore convenzionale non consente ulteriori abbattimenti fiscali e rileva ai fini della tassazione come reddito di lavoro dipendente.

Implicazioni pratiche per studi odontoiatrici e società collegate

Per le realtà odontoiatriche che prevedono l’assegnazione di veicoli in uso promiscuo a collaboratori o dipendenti, il messaggio è chiaro:

  • il fringe benefit può essere azzerato solo fino al valore convenzionale stabilito dal TUIR;
  • eventuali importi superiori richiesti al dipendente devono essere gestiti con attenzione, perché incidono sul reddito imponibile.

La corretta impostazione delle trattenute in busta paga e la distinzione tra valore convenzionale e somme eccedenti diventano quindi fondamentali per evitare errori nella determinazione del reddito di lavoro dipendente.

La risposta n. 14/2026 fornisce un indirizzo interpretativo preciso che studi professionali e consulenti devono considerare nella gestione dei benefit aziendali, soprattutto in contesti organizzati dove l’auto aziendale rappresenta uno strumento di lavoro ma anche un elemento retributivo.