Con il provvedimento del 15 gennaio 2026 n. 15707, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli di Certificazione Unica 2026 (CU 2026), relativi ai redditi corrisposti nel 2025, insieme alle istruzioni di compilazione (aggiornate al 5 febbraio 2026) e alle informazioni per il contribuente.

Per gli studi odontoiatrici che operano come sostituti d’imposta – ad esempio nei confronti di dipendenti, collaboratori o professionisti – è fondamentale rispettare con precisione scadenze e modalità di trasmissione.

Vediamo in modo sintetico e operativo cosa è previsto.

Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate

Il sostituto d’imposta deve trasmettere la CU 2026 in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

  • entro il 16 marzo 2026;
  • entro il 30 aprile 2026, se la certificazione riguarda esclusivamente compensi di lavoro autonomo professionale o provvigioni;
  • entro il 2 novembre 2026 (termine di presentazione del modello 770/2026), se contiene esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante dichiarazione precompilata.

La trasmissione deve avvenire utilizzando il modello “ordinario”, necessario per consentire all’Agenzia delle Entrate di predisporre i modelli 730/2026 e REDDITI PF 2026 precompilati e con funzione sostitutiva del modello 770/2026.

Consegna al contribuente-sostituito

Oltre alla trasmissione telematica, il sostituto d’imposta deve rilasciare la certificazione al percettore del reddito:

  • entro il 16 marzo 2026;
  • utilizzando il modello “sintetico”, che contiene un numero inferiore di informazioni rispetto al modello ordinario.

Il modello sintetico deve essere compilato secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate e consegnato insieme alle relative informazioni per il contribuente.

Struttura del modello “sintetico”

Il modello sintetico della CU 2026 è composto da diverse sezioni:

  • dati del sostituto d’imposta e del contribuente-sostituito;
  • certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, con:
    • dati fiscali,
    • dati previdenziali e assistenziali,
    • dati assicurativi INAIL,
    • annotazioni;
  • certificazione dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • certificazione dei redditi derivanti da locazioni brevi;
  • scheda per la scelta della destinazione dell’8, 5 e 2 per mille dell’IRPEF.

Se la certificazione riguarda esclusivamente una specifica tipologia di reddito (ad esempio solo lavoro autonomo o solo lavoro dipendente), il sostituto deve rilasciare al contribuente soltanto la parte pertinente.

Modalità di consegna

La CU può essere consegnata:

  • in formato cartaceo;
  • in formato elettronico.

La trasmissione elettronica è ammessa a condizione che il contribuente:

  • possa entrare nella disponibilità della certificazione;
  • sia dotato degli strumenti necessari per riceverla e stamparla.

L’invio elettronico è invece escluso nei seguenti casi:

  • certificazione da rilasciare agli eredi di un soggetto deceduto;
  • cessazione del rapporto di lavoro del dipendente.

Sottoscrizione

La Certificazione Unica 2026 può essere sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica.

Rilascio di una nuova certificazione relativa al 2025

Se il sostituto ha già rilasciato una certificazione per i redditi 2025 prima dell’approvazione della CU 2026 (ad esempio in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno), deve:

  • rilasciare la nuova CU 2026 comprensiva dei dati già certificati;
  • farlo entro il 16 marzo 2026.

La nuova certificazione sostituisce quella precedentemente rilasciata.

Certificazione diversa da quella trasmessa all’Agenzia

Se il sostituto rilascia al contribuente una CU diversa da quella inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate, deve informarlo che, in caso di utilizzo della dichiarazione precompilata, sarà necessario:

  • verificare i dati della certificazione ricevuta;
  • modificare il contenuto della dichiarazione precompilata.

Utilizzo della CU 2026 per certificare redditi 2026

La Certificazione Unica 2026, relativa al 2025, può essere utilizzata anche per certificare dati relativi al 2026 fino all’approvazione di un nuovo modello.

In questo caso, i riferimenti agli anni 2025 e 2026 devono intendersi riferiti ai periodi successivi.

Un esempio tipico è la certificazione da rilasciare a seguito della cessazione del rapporto di lavoro nel 2026, che deve essere consegnata entro 12 giorni dalla richiesta del lavoratore cessato.

Sanzioni

In caso di omessa, tardiva, incompleta o infedele consegna della certificazione al contribuente, è prevista una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a) del DLgs. 471/97.

Tuttavia, se la certificazione viene rilasciata in ritardo ma:

  • il ritardo non pregiudica gli obblighi dichiarativi del contribuente;
  • non ostacola l’attività di controllo;
  • non incide sulla determinazione della base imponibile e sul pagamento del tributo,

la violazione può essere considerata meramente formale e quindi non sanzionabile.

Conclusione operativa per studi odontoiatrici

Per studi odontoiatrici e professionisti che operano come sostituti d’imposta, la gestione corretta della Certificazione Unica 2026 richiede:

  • attenzione alle diverse scadenze in base alla tipologia di reddito;
  • distinzione tra modello ordinario e modello sintetico;
  • verifica delle modalità di consegna al contribuente;
  • controllo puntuale dei dati prima della trasmissione.

Un errore formale può diventare un problema evitabile se non gestito correttamente. Una pianificazione tempestiva e una corretta organizzazione documentale restano strumenti essenziali per rispettare gli obblighi e ridurre il rischio sanzionatorio.